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04 Ottobre 2024

Pianificazione farmacie. Pianta organica una terminologia obsoleta?

La competenza del Comune nella pianificazione farmaceutica dopo la riforma del 2012: il ruolo della Giunta comunale nella gestione dei dispensari

di Avv. Rodolfo Pacifico


Pianta organica comune pianificazione farmacie

In un procedimento di impugnazione relativo ad alcuni provvedimenti amministrativi di chiusura di due dispensari farmaceutici, il Tar ha sottolineato che in seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2012, lo strumento pianificatorio delle farmacie, che in passato era denominato “pianta organica”, non è più configurato come atto complesso che si perfeziona con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle specifiche legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune e per esso della Giunta, e ciò sia nella prima applicazione del decreto di riforma del 2012 che nelle successive revisioni periodiche. 

Si è evidenziato come il Consiglio di Stato, già nel 2012 (sent. 5952), avesse osservato che per effetto della legge n. 142/1990 la competenza a rendere il parere previsto dall'art. 2, co. 2, della L. n. 475/1968  - nella versione vigente prima della riforma del 2012 - sulla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, era passata dal Consiglio alla Giunta comunale. Infatti, la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della Giunta riveste carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare (come appunto il citato art. 2 co. 2 L.475/1968), essendo esse mera espressione dell'opposto principio, allora vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale.

Fonti:

Per approfondire Tar Campania 26.04.2024, su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4215&areaid=13

TAG: DISPENSARI, DIRITTO SANITARIO, COMUNE

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