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30 Ottobre 2024

Tamponi rapidi e test Covid in farmacia, Consiglio di Stato: legittima l’esclusività. Ecco i motivi

Per il Consiglio di Stato e le norme che escludono la possibilità di effettuare tamponi antigenici in parafarmacia non sono discriminatori. I motivi nella sentenza pubblicata nelle scorse settimane

di Redazione Farmacista33


Tamponi rapidi e test Covid in farmacia, Consiglio di Stato: legittima l’esclusività. Ecco i motivi

Secondo il Consiglio di Stato, la normativa nazionale che riserva alle sole farmacie l’erogazione dei test per anticorpi e i tamponi antigenici rapidi per il Covid non generano disparità di trattamento rispetto alle parafarmacie e non viola i principi comunitari di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libero accesso al mercato e non discriminazione, in quanto le parafarmacie “sono esercizi commerciali”, mentre le farmacie erogano l’assistenza farmaceutica e svolgono un “servizio di pubblico interesse” preordinato a garantire la tutela della salute. È quanto stabilito dalla sentenza n. 08343/2024 del Consiglio di Stato, sezione III in linea con quanto deciso dal Tar per le Marche (sentenza n. 374/2023) con cui è stato respinto il ricorso di alcune parafarmacie avverso la sentenza del Tar Marche. La disamina delle motivazioni è oggetto di una circolare della Fofi. 

Norme sui test Covid complessa e articolata risposta contro diffusione del virus

I giudici hanno precisato che le farmacie rientrano nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e sono dislocate su tutto il territorio in modo capillare e uniforme per “«assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini» (sentenza n. 4 del 1996)”; ed in virtù della capillarità della loro presenza, l’attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi, essi pure funzionali alla migliore tutela della salute dei cittadini”.
Inoltre, hanno ricordato che le disposizioni per consentire alle sole farmacie, e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione dei test, “sono parte della complessa e articolata reazione che lo Stato ha posto in essere per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e tutelare la salute della collettività”. 

Farmacie sono intesire nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale

Secondo il CdS inoltre, “l'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie — e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe — non è tale da mettere in dubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza”.

La scelta del legislatore, precisa la sentenza, “si fonda, essenzialmente, sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza”. Quindi a orientare il legislatore, fa notare la Fofi, è stata la valutazione che limitare alle sole farmacie “fosse funzionale a un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio della Repubblica”.

Massimizzare interessa pubblico garantendo standard di qualità e capillarità

Non c’è stata infine violazione della libertà di iniziativa economica privata in quanto le misure non sono arbitrarie e incongruenza, e irragionevoli. E anche nel voler massimizzare nell’interesse pubblico, il numero di tamponi, questo obiettivo “non può essere disancorato da quello più generale della protezione della salute dei cittadini, il quale può essere garantito soltanto da un sistema di prevenzione e controllo di qualità, a fortiori indispensabile alla profilassi nell’emergenza epidemiologica, quale quello costituito dalla rete delle farmacie integrate nel SSN che svolgono un servizio di pubblico interesse”.  I giudici hanno sottolineato che la “legge impone alla farmacia specifici oneri, che non gravano su altri soggetti, proprio per garantire affidabili standard di qualità e la capillarità dell’assistenza farmaceutica in ogni contesto geografico”.

In conclusione, per il CdS, “rientra pertanto pienamente nella discrezionalità del legislatore nazionale individuare per l'erogazione di simili prestazioni sedi e presidi costituenti articolazioni del servizio sanitario pubblico. Avvalersi delle farmacie ai fini del servizio di cui trattasi non contrasta con le pronunce del giudice comunitario che ha reiteratamente riconosciuto la piena facoltà per una normativa nazionale di garantire, nell'ambito della sanità pubblica, qualora si ravvisino incertezze nella esistenza di un rischio per la salute delle persone, misure di protezione proporzionate al raggiungimento dell'obiettivo di tutela perseguito”.

Fonte:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202400824&nomeFile=202408343_11.html&subDir=Provvedimenti 

TAG: PARAFARMACIE, CONSIGLIO DI STATO, TAMPONI RAPIDI, FARMACIE

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