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08 Novembre 2024

Infortunio in farmacia. Responsabilità del titolare: i casi in cui si configura

Un cliente si è infortunato in farmacia riportando lesioni fisiche con postumi permanenti di oltre il 20% nonché inabilità temporanea. Il danneggiato ha fatto causa al titolare della farmacia per ottenere il risarcimento del danno

di Avv. Rodolfo Pacifico


Infortunio in farmacia. Responsabilità del titolare: i casi in cui si configura

Un cliente cadeva all’uscita di una farmacia inciampando su un addobbo natalizio consistente in un drappo di tulle rosso non fissato, posto in prossimità della porta. A seguito della caduta il danneggiato riportava talune lesioni fisiche con postumi permanenti di oltre il 20% nonché inabilità temporanea. 

Il danneggiato agiva contro il soggetto titolare della struttura farmaceutica per ottenere il risarcimento del danno, facendo valere sia la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 codice civile), sia la responsabilità per fatto illecito (art. 2043 codice civile). 

Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria

Si è osservato che in materia di responsabilità da cose in custodia, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario sostenere e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento . 

La gravosità dell'onere della prova liberatoria in capo al custode sulla mancanza di nesso causale legata al caso fortuito varia invece in modo direttamente proporzionale al variare del grado di pericolosità da riconoscersi alla cosa custodita. 

Quanto si accerti, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento normalmente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. 

Ne deriva quindi che in tema di danni personali derivanti da cose in custodia e subiti in esito ad una caduta, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione, da una sua imprudenza ovvero da una situazione di pericolo prevedibile, rispetto alla quale avrebbe dovuto tenere la massima attenzione.

È stata pertanto esclusa la responsabilità della Farmacia emergendo dalla ricostruzione dei fatti un danno non derivato da un dinamismo proprio degli ornamenti natalizi presenti sul posto, bensì da un comportamento umano – quello del danneggiato - entrato in interazione con gli stessi camminando ed inciampando.

Per approfondire, Tribunale di Ascoli Piceno 09.07.2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link:

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4220&areaid=13

TAG: MISURE DI SICUREZZA, TRIBUNALE

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