Login con

farmaci

20 Dicembre 2024

Prodotti per il benessere sessuale. Consiglio di Stato: No a claim e diciture esagerati

Il Consiglio di Stato è intervenuto in relazione a una segnalazione di pubblicità ritenuta illegittima riferita a un prodotto destinato a combattere taluni problemi della sfera sessuale

di Avv. Rodolfo Pacifico


Prodotti per il benessere sessuale. Consiglio di Stato: No a claim e diciture esagerati

Il codice del consumo prevede e censura le pratiche commerciali e pubblicitarie scorrette, ma prevede anche che «E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.» (art. 20 c. 3 codice del consumo)

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere sull’appello proposto da una associazione di consumatori avverso una sentenza TAR con la quale veniva rigettato il ricorso volto a censurare il provvedimento di archiviazione assunto dalla Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) in relazione ad una segnalazione di pubblicità ritenuta illegittima riferita ad un prodotto destinato a combattere taluni problemi della sfera sessuale.

La segnalazione veniva inviata all'AGCM affinché, in virtù delle proprie specifiche competenze, avviasse un procedimento istruttorio con invito ad effettuare appositi controlli in riferimento al prodotto e contestualmente, data anche la rilevanza del ritenuto profilo di ingannevolezza, portare all'emanazione di un provvedimento cautelare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 27 , comma 3, del codice del consumo ed 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole.

L'Autorità deliberava l’archiviazione ritenendo assenti gli elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti in quanto le diciture impiegate sarebbero risultate dichiarazioni esagerate e non destinate ad essere prese alla lettera e quindi fatte salve dall'art. 20, comma terzo, del codice del consumo.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e in riforma della sentenza impugnata ha annullato il provvedimento di archiviazione.

Si è osservato infatti che la clausola dell'art. 20, comma 3, del codice del consumo opera quando il messaggio è rivolto alla comunità dei consumatori in generale. Ma non opera quando il messaggio è rivolto ad una categoria specifica di soggetti specie se si tratta di soggetti vulnerabili: in questi casi occorre verificare se il messaggio è in grado di condizionare tali soggetti.

Nel caso specifico il messaggio era rivolto ad una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, ovvero i soggetti affetti da disturbi della sfera sessuale, disturbi che sono in grado di incidere in maniera significativa sul benessere psicologico al punto da rendere credibili messaggi pubblicitari per ipotesi iperbolici.

Per approfondire Consiglio di Stato 01.10.2024, su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4225&areaid=13

TAG: PUBBLICITà, ETICHETTATURA DI PRODOTTI, CONSIGLIO DI STATO

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

30/09/2026

Il Tar annulla la decadenza dell’autorizzazione di una farmacia rurale e rilegge il rapporto tra disciplina sanitaria e legge fallimentare, riconoscendo deroghe per l’affitto e i tempi di...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

14/09/2026

Nel contenzioso tra un farmacista e la Cassa di previdenza, la Cassazione chiarisce che gli errori nei bollettini inviati dall'ente non esonerano dal pagamento delle differenze contributive dovute....

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

25/08/2026

È mancato a Firenze l’avvocato Bruno Riccardo Nicoloso, esperto di diritto sanitario e docente universitario 

A cura di Giuseppe Tandoi

31/07/2026

Il Tar Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono alle aziende farmaceutiche il ripiano del 50% dello sforamento del tetto della spesa per acquisti...

A cura di Simona Zazzetta

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

EVENTI

AZIENDE

In ognuno di noi c’è una super eroina

In ognuno di noi c’è una super eroina

A cura di Viatris

La Regione Toscana è tra i vincitori del Premio Forum PA Sanità 2026 per il progetto che porta l’Holter cardiaco delle 24 ore nelle farmacie convenzionate, con accesso tramite Cup e refertazione...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top