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20 Dicembre 2024

Prodotti per il benessere sessuale. Consiglio di Stato: No a claim e diciture esagerati

Il Consiglio di Stato è intervenuto in relazione a una segnalazione di pubblicità ritenuta illegittima riferita a un prodotto destinato a combattere taluni problemi della sfera sessuale

di Avv. Rodolfo Pacifico


Prodotti per il benessere sessuale. Consiglio di Stato: No a claim e diciture esagerati

Il codice del consumo prevede e censura le pratiche commerciali e pubblicitarie scorrette, ma prevede anche che «E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.» (art. 20 c. 3 codice del consumo)

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere sull’appello proposto da una associazione di consumatori avverso una sentenza TAR con la quale veniva rigettato il ricorso volto a censurare il provvedimento di archiviazione assunto dalla Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) in relazione ad una segnalazione di pubblicità ritenuta illegittima riferita ad un prodotto destinato a combattere taluni problemi della sfera sessuale.

La segnalazione veniva inviata all'AGCM affinché, in virtù delle proprie specifiche competenze, avviasse un procedimento istruttorio con invito ad effettuare appositi controlli in riferimento al prodotto e contestualmente, data anche la rilevanza del ritenuto profilo di ingannevolezza, portare all'emanazione di un provvedimento cautelare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 27 , comma 3, del codice del consumo ed 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole.

L'Autorità deliberava l’archiviazione ritenendo assenti gli elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti in quanto le diciture impiegate sarebbero risultate dichiarazioni esagerate e non destinate ad essere prese alla lettera e quindi fatte salve dall'art. 20, comma terzo, del codice del consumo.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e in riforma della sentenza impugnata ha annullato il provvedimento di archiviazione.

Si è osservato infatti che la clausola dell'art. 20, comma 3, del codice del consumo opera quando il messaggio è rivolto alla comunità dei consumatori in generale. Ma non opera quando il messaggio è rivolto ad una categoria specifica di soggetti specie se si tratta di soggetti vulnerabili: in questi casi occorre verificare se il messaggio è in grado di condizionare tali soggetti.

Nel caso specifico il messaggio era rivolto ad una categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, ovvero i soggetti affetti da disturbi della sfera sessuale, disturbi che sono in grado di incidere in maniera significativa sul benessere psicologico al punto da rendere credibili messaggi pubblicitari per ipotesi iperbolici.

Per approfondire Consiglio di Stato 01.10.2024, su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4225&areaid=13

TAG: PUBBLICITà, ETICHETTATURA DI PRODOTTI, CONSIGLIO DI STATO

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