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15 Gennaio 2025Una farmacia privata ha vinto il ricorso al Tar del Friuli-Venezia Giulia contro il Comune che nella revisione della pianta organica aveva previsto l'apertura di una farmacia comunale in assenza di mutamenti demografici o urbanistici e inefficienze nel servizio

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato da una farmacia contro la delibera della Giunta comunale di Azzano Decimo, che nel marzo scorso aveva ridefinito la pianta organica delle farmacie prevedendo l'apertura di una farmacia comunale. La sentenza annulla il provvedimento e condanna il Comune al pagamento di 3.000 euro di spese legali in favore della farmacia ricorrente.
La controversia era nata dalla revisione che, secondo il titolare di una farmacia già operativa nella zona, era ingiusta e penalizzante. La delibera aveva infatti modificato la perimetrazione della sede della farmacia, favorendo potenzialmente la farmacia comunale con l’ipotesi di trasferirla nella zona di un ex supermercato Coop. Secondo quanto stabilito dal Tar, il provvedimento comunale, solo apparentemente lo scopo della ridefinizione era di un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico. In realtà l’amministrazione, si legge nella sentenza, ha voluto soddisfare la pretesa della farmacia comunale di poter collocare la propria sede nell’area di competenza della farmacia ricorrente.
La sentenza sottolinea che non vi erano motivazioni urbanistiche o demografiche per giustificare la modifica. Non sono emerse criticità o inefficienze nel servizio erogato dalla Farmacia già esistente, e l’attuale sede della farmacia comunale non è stata dimostrata come inadeguata o insostenibile. La decisione del Tar richiama le amministrazioni locali sulla necessità di rispettare criteri di equità e trasparenza nelle decisioni che riguardano i servizi pubblici essenziali.
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