Diritto Sanitario
04 Novembre 2026Il Tar annulla il recupero di 6.816,25 euro per la dispensazione di un farmaco in regime convenzionato. La sentenza richiama l’obbligo di motivazione, la conoscibilità delle disposizioni regionali e il legittimo affidamento maturato dopo anni di rimborsi senza contestazioni. L’analisi dell’avvocato Ennio Grassini.

Una disposizione sul canale distributivo rimasta interna all’amministrazione, un addebito non adeguatamente motivato e anni di rimborsi senza rilievi o contestazioni sono i punti su cui si concentra la decisione del Tar Lazio, che ha annullato il recupero di 6.816,25 euro disposto dall’ASL Roma 3 nei confronti di una farmacia per la dispensazione di un farmaco in regime convenzionato. A ricostruire la vicenda e spiegare le ragioni dell’accoglimento del ricorso è l’avvocato Ennio Grassini di DirittoSanitario.net.
“La vicenda origina dall’erogazione in regime convenzionato del farmaco Sunosi (principio attivo Solriamfetol), indicato per il trattamento della sonnolenza diurna eccessiva e della narcolessia. L’Azienda Sanitaria Locale ha notificato a una farmacia una comunicazione di addebito di euro 6.816,25 sulla Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), sostenendo l’irregolarità della dispensazione. Secondo l’ASL, la molecola doveva essere erogata esclusivamente in Distribuzione Diretta ex circolare regionale, con divieto di ricorso al canale della convenzionata” spiega Grassini.
La farmacia ha impugnato il provvedimento, contestando la motivazione del recupero, l’efficacia nei propri confronti della circolare regionale richiamata dall’ASL e la mancata considerazione dei rimborsi riconosciuti per anni senza rilievi.
“Il ricorso – precisa l’avvocato - evidenziava che l’addebito recepiva acriticamente il verbale della Commissione Farmaceutica Aziendale conclusosi con voto paritario (2 a 2), privo di motivazione autonoma del Direttore Generale”. La farmacia contestava anche che la circolare regionale potesse essere fatta valere nei suoi confronti, non essendo mai stata comunicata ai farmacisti o a Farmadati, come pure il “legittimo affidamento per i rimborsi quadriennali senza rilievi”, cioè la “ragionevole fiducia nella correttezza del proprio operato maturata dopo quattro anni in cui l’ASL aveva rimborsato le ricette senza sollevare contestazioni”.
Con la sentenza n. 16620/2026, la sezione III quater del TAR Lazio ha accolto il ricorso. Il voto di parità della Commissione non impediva al direttore generale di decidere, ma richiedeva di spiegare le ragioni della scelta tra le due posizioni contrapposte.
“Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso - spiega Grassini - affermando in primo luogo la propria giurisdizione in virtù del potere autoritativo di vigilanza e controllo sul servizio farmaceutico. Nel merito, il Tribunale ha statuito che la spaccatura paritetica della Commissione impone al Direttore Generale un motivato ed analitico percorso logico a sostegno della scelta adottata”.
Un secondo nodo riguarda il rapporto tra l’inserimento del medicinale nel Prontuario della distribuzione diretta (PHT) e le modalità della sua erogazione. La sentenza precisa che l’inserimento nel PHT non esclude in partenza la convenzionata ordinaria e richiama anche la distribuzione per conto attraverso le farmacie, secondo gli accordi previsti.
Nel commento, Grassini collega il tema dei canali distributivi alla natura della comunicazione regionale: “Sotto il profilo sistematico, il TAR ha ribadito che l’inserimento nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) non esclude la Distribuzione Per Conto (DPC) tramite farmacie convenzionate. L’atto di indirizzo regionale è stato qualificato come mera circolare interna, priva di pubblicità legale e dunque inopponibile a soggetti terzi estranei all’amministrazione”.
La nota del 2021 era infatti indirizzata alle amministrazioni sanitarie e non era stata comunicata ai farmacisti attraverso le associazioni di categoria o alla banca dati gestionale: una circostanza che il TAR considera decisiva per escludere che se ne potesse presumere la conoscenza da parte della farmacia.
Alla mancata comunicazione della disposizione si aggiunge il comportamento tenuto dall’ASL prima di contestare le dispensazioni: “È stata inoltre accertata la violazione del principio del legittimo affidamento, avendo la ASL rimborsato ininterrottamente le ricette per quattro anni prima della tardiva contestazione”, sottolinea Grassini.
La valutazione conclusiva di Grassini richiama però il significato della decisione per i rapporti tra amministrazione e farmacie: “La pronuncia fissa un fondamentale argine alle contestazioni acritiche e tardive della Pubblica Amministrazione nell’erogazione dei farmaci in regime di convenzionamento”.
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