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04 Marzo 2025Gli Stati membri possono vietare azioni pubblicitarie con buoni sconto o premio per acquisti futuri in quanto promuovono il consumo di farmaci (non etici) e sviano il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata con una sentenza che chiarisce la “portata della nozione di pubblicità dei medicinali” secondo le indicazioni della direttiva europea (2001/83) precisando quando non si applicano, ma sottolineando anche che nulla osta agli stati membri di porre un divieto, nel diritto nazionale, ad alcuni tipi di azioni pubblicitarie. A portare la sentenza pregiudiziale nella causa C-517/23 all’attenzione dei farmacisti è una circolare della Fofi che analizza i contenuti della sentenza.
Il caso riguardava le pratiche promozionali adottate dalla farmacia olandese DocMorris NV, che vende per corrispondenza farmaci con e senza prescrizione medica a clienti in Germania. DocMorris aveva avviato diverse campagne pubblicitarie per incentivare l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica. Le iniziative includevano sconti e pagamenti di importo esatto su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, premi tra 2,50 e 20 euro, il cui importo esatto non era noto in anticipo e buoni per l'acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, buoni per il successivo acquisto di altri prodotti, vale a dire per medicinali non soggetti a prescrizione medica e prodotti per la salute e la cura personale. Ritenendo che tali pratiche violassero il sistema di prezzi fissi per i medicinali con obbligo di prescrizione, la Camera dei farmacisti della Renania settentrionale (Apothekerkammer Nordrhein) ottenne dal Tribunale del Land di Colonia provvedimenti provvisori per vietarle. Tali provvedimenti furono successivamente annullati, portando DocMorris a chiedere un risarcimento danni nei confronti della Camera dei farmacisti tedesca.
La Corte di Giustizia UE, interpellata in via pregiudiziale dalla Corte federale di giustizia tedesca, ha stabilito che la direttiva 2001/83 non si applica alle azioni pubblicitarie relative a non specificati medicinali soggetti a prescrizione medica, quando tali azioni consistono in sconti, pagamenti di importo esatto o premi il cui valore non è noto in anticipo. Secondo la Corte, queste iniziative promuovono esclusivamente la scelta della farmacia ma non incentivano il consumo dei farmaci e la direttiva, quindi, non osta a che tali azioni pubblicitarie siano lecite nel diritto nazionale.
Diverso è il caso dei buoni offerti per l’acquisto successivo di medicinali senza prescrizione e di prodotti per la salute e la cura personale. In questo caso, la Corte ha chiarito che tali pratiche promuovono il consumo di farmaci non soggetti a prescrizione e, pertanto, rientrano nell’ambito della direttiva 2001/83.
Di conseguenza, “la direttiva non osta a un divieto, nel diritto nazionale, di questo tipo di azioni pubblicitarie”. Dato che il consumatore può scegliere tra l'acquisto di otc/sop e l'acquisto di altri prodotti, come i prodotti per la salute e la cura personale, i buoni acquisto equiparano questi medicinali a tali altri prodotti, sviando così il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali. Quindi per la Corte gli Stati membri possono introdurre restrizioni per motivi di protezione dei consumatori.
Le farmacie devono, quindi, considerare non solo la normativa europea, ma anche le regolamentazioni nazionali dei singoli Paesi in cui operano, soprattutto per quanto riguarda pratiche promozionali che potrebbero essere soggette a restrizioni locali.
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A cura di Redazione Farmacista33
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