Diritto Sanitario
23 Maggio 2025La discrezionalità del procedimento di individuazione delle sedi farmaceutiche è discutibile in caso di carenza di attività istruttoria e motivazione. La sentenza del Consiglio di Stato
È ormai principio consolidato quello per cui nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, trattandosi di una scelta che deve tener conto di molteplici fattori e interessi: tra questi, la popolazione attuale e potenzialmente insediabile, la presenza e l’accessibilità delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, nonché le peculiari esigenze sanitarie delle diverse aree del territorio.
Proprio perché si tratta di valutazioni articolate, la scelta conclusiva dell’Amministrazione è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità, oppure in caso di inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della decisione. Ne consegue che il Giudice Amministrativo chiamato a pronunciarsi a seguito della proposizione di un ricorso non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’Amministrazione comunale.
Si è osservato che alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali – in primo luogo – l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni ambientali, topografiche e di viabilità, e le distanze tra le diverse farmacie, tutti elementi che rientrano nell’area del merito amministrativo e che, in quanto tali, sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali.
La giurisprudenza ha però chiarito che, nell’operare una scelta equilibrata e ragionevole, l’Amministrazione deve tenere in considerazione anche l’interesse commerciale dei farmacisti che svolge una funzione rilevante di stimolo alla concorrenza. Resta fermo che l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere qualora risulti incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico.
In ogni caso, i criteri ispiratori della scelta operata dall’Amministrazione – sia nella localizzazione delle farmacie, sia nella redazione della pianta organica – devono potersi ricavare dagli atti del procedimento complessivamente inteso, sulla base dei quali è possibile verificare se tali criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli, e se il provvedimento finale sia coerente con essi.
La carenza di dati istruttori e l'insufficienza della motivazione può costituire un elemento che pone in discussione il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del Comune con conseguente annullamento del provvedimento deliberativo di individuazione delle sedi farmaceutiche.
Per approfondire, Consiglio di Stato 07.05.2025, su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4246&areaid=13
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
06/06/2025
Un farmacista senza specializzazione ha prestato servizio presso una ASL: la Corte dei Conti ha dimezzato il danno erariale e la sanzione riconoscendo le prestazioni comunque utili alla ASL
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
09/05/2025
Il TAR Sicilia ha chiarito i limiti operativi della farmacia dei servizi: non si usano i locali esterni se manca la copertura normativa. L'analisi della sentenza
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
29/04/2025
Secondo il Consiglio di Stato il dispositivo di somministrazione (device) non è un elemento rilevante ai fini dell’inserimento dei farmaci nella Lista di Trasparenza dell’AIFA, a meno che non...
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
24/03/2025
Il tar Lazio ha annullato il divieto del Ministero alla pubblicità con l’espressione “più vantaggioso” per il formato di un farmaco Otc: ’indicazione di convenienza economica non altera la...
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)