Diritto Sanitario
17 Ottobre 2025Il Consiglio di Stato chiarisce che la presenza di una sede ordinaria non comporta automaticamente la chiusura della farmacia succursale, la cui funzione stagionale e l’interesse pubblico alla copertura sanitaria prevalgono sul fatturato e sulla pianta organica comunale

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione della distribuzione territoriale dei presidi farmaceutici nei comuni a forte vocazione turistica. Il caso riguarda una società titolare di sede farmaceutica ordinaria (istituita nel 2012) che aveva chiesto alla Regione di revocare la farmacia succursale preesistente nella stessa località, sostenendo che, con l’apertura della nuova sede ordinaria, erano venute meno le ragioni che, negli anni ‘80, avevano giustificato l’istituzione della succursale. Ma il Consiglio di Stato chiarisce che la presenza di una sede ordinaria in pianta organica non comporta di per sé la soppressione della farmacia succursale.
Richiamando l’art. 116 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie), il collegio ribadisce che le farmacie succursali possono essere istituite “per provvedere ai bisogni dell’assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura (…) limitatamente a un periodo dell’anno determinato nel provvedimento di autorizzazione”.
Esse costituiscono dunque presidi integrativi e complementari, destinati a garantire assistenza aggiuntiva a carattere stagionale nei luoghi in cui l’afflusso temporaneo di popolazione rende insufficiente la rete distributiva ordinaria, dimensionata ex lege sulla base della sola popolazione residente.
Ne consegue che l’unico dato rilevante ai fini del mantenimento della succursale è il picco di popolazione stagionale, e non il numero dei residenti né tantomeno il fatturato della farmacia ordinaria.
Nel caso concreto, la località in questione – durante il periodo estivo – raggiunge circa 25.000 presenze turistiche, a fronte di meno di 3.000 residenti stabili. In tale contesto, la presenza della succursale appare non solo legittima ma funzionale alla garanzia del servizio farmaceutico continuativo per un’utenza amplissima e temporalmente concentrata.
Il Consiglio di Stato respinge l’assunto dell’appellante secondo cui la revisione della pianta organica comunale avrebbe implicitamente comportato la soppressione della farmacia succursale.
Si è osservato che la pianta organica ha natura di atto programmatorio, volto a disciplinare le sedi ordinarie in rapporto alla popolazione residente, ma non determina né la chiusura né il mantenimento delle succursali.
La Pianta organica non comporta di per sé la chiusura della farmacia succursale, essendo quest'ultimo un provvedimento soggetto ad autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la soppressione o il mantenimento della stessa succursale da parte dell'Amministrazione.
È pertanto escluso che si possa “spalmare virtualmente” la popolazione stagionale sull’intero anno per farla rientrare nei parametri di legge (una farmacia ogni 3.300 abitanti).
In altri termini, la funzione delle succursali è quella di assicurare la copertura straordinaria in presenza di un afflusso non stabile di popolazione, e tale funzione non è sostituibile da una sede ordinaria, neppure se istituita nella medesima località.
Un ulteriore profilo affrontato riguarda la pretesa rilevanza del fatturato della farmacia ordinaria rurale ai fini della valutazione di opportunità del mantenimento della succursale.
La società appellante sosteneva che, poiché la farmacia ordinaria non raggiungeva i limiti di redditività per perdere lo status di rurale sussidiata, il mantenimento della succursale risultava illogico.
Il Consiglio di Stato ha rigettato tale tesi, ribadendo che la pianificazione del servizio farmaceutico è funzionale alla tutela della salute e alla copertura territoriale, e non alle dinamiche economiche dei singoli esercizi.
Il fatturato della farmacia non è parametro idoneo a condizionare le scelte programmatorie dell’amministrazione: la sostenibilità economica dell’esercizio privato resta distinta dall’interesse pubblico all’accessibilità del servizio.
Per approfondire Consiglio di Stato, 29.09.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4266&areaid=13
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