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07 Gennaio 2026

Farmacia dei servizi, Tar Lombardia respinge ricorso ambulatori: prestazioni sono su piano diverso

Con la sentenza pubblicata il 23 dicembre 2025 il TAR Lombardia respinge nel merito il ricorso di strutture della specialistica ambulatoriale e associazioni di categoria contro la delibera regionale sulla sperimentazione e remunerazione dei servizi in farmacia

di Simona Zazzetta


Farmacia dei servizi, Tar Lombardia respinge ricorso ambulatori: prestazioni sono su piano diverso

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 4247/2025 pubblicata il 23 dicembre 2025, ha respinto nel merito il ricorso proposto da operatori della specialistica ambulatoriale contro la deliberazione della Regione Lombardia che disciplina l’attuazione e la remunerazione delle prestazioni rese dalle farmacie nell’ambito della sperimentazione “Farmacia dei servizi”. Per il Tar farmacie e ambulatori non sono soggetti equiparabili, svolgono funzioni diverse e si collocano su piani giuridici distinti. La farmacia è qualificata come presidio a natura pubblicistica inserito stabilmente nel Servizio sanitario nazionale e i servizi resi non coincidono con le attività sanitarie proprie delle strutture ambulatoriali accreditate, come diagnosi, visite e analisi di laboratorio. E proprio perché tale equiparazione è esclusa, per il Tar è legittimo che alle farmacie non sia richiesto l’accreditamento previsto per gli ambulatori e che sia prevista una disciplina remunerativa differenziata per le prestazioni svolte.

Ambulatori di analisi, farmacie e servizi resi non sono equiparabili

Oggetto dell’impugnazione era la DGR n. XII/2405 del 28 maggio 2024, relativa alla “sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità”, con riferimento anche ai servizi di telemedicina.

Il Collegio dei giudici amministrativo ha ritenuto di respingere nel merito i motivi del ricorso. Il primo motivo, fondato sull’assunto che la delibera regionale avrebbe sostanzialmente equiparato le farmacie agli ambulatori medici senza sottoporle ai requisiti autorizzativi e ai controlli propri delle strutture accreditate, viene dichiarato infondato perché, si legge, “sussistono numerose e significative differenze tra le farmacie, da un lato, e gli ambulatori, dall’altro”.

Il Tar spiega il rigetto richiamando la “particolare configurazione giuridica che l’ordinamento attribuisce alle farmacie”, e sottolineando che queste hanno “un rapporto diretto e continuativo con il SSN, derivante dall’adesione obbligatoria alla Convenzione nazionale, presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività”. Il Tar, inoltre, valorizza inoltre il quadro giurisprudenziale richiamato in sentenza e ribadisce che le farmacie “erogano l’assistenza … oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 …, e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse»”. 

È su questa base che viene esclusa l’assimilazione alle strutture ambulatoriali accreditate. Il Tar afferma che le farmacie sono chiamate a fornire “servizi a forte valenza socio-sanitaria”, mentre le strutture ambulatoriali risultano legittimate allo svolgimento di vere e proprie “attività sanitarie” e ribadisce che “le prestazioni offerte dalle farmacie … si collocano su un piano diverso rispetto a quelle espletabili presso i centri ambulatoriali”. 

In particolare, la sentenza precisa che in farmacia si procede “in via principale” a test diagnostici o prelievi per l’autocontrollo e che tali attività “non possono essere confuse con le analisi di laboratorio, le visite mediche, le diagnosi o le prescrizioni”, riservate alle strutture sanitarie autorizzate e accreditate.

Respinto anche il secondo motivo del ricorso, relativo al presunto difetto di motivazione e istruttoria e al mancato coinvolgimento delle organizzazioni della specialistica ambulatoriale. Secondo il Tar, le determinazioni adottate con la delibera impugnata “si inseriscano in modo lineare e conforme nel sistema delineato dal legislatore statale” e la doglianza sul mancato coinvolgimento presuppone un’assimilazione tra posizione delle strutture ricorrenti e quella delle farmacie “che deve ritenersi, tuttavia, esclusa” alla luce della distinzione già affermata.

Remunerazione dei servizi forma speciale di finanziamento

Quanto al tema economico, il Tar respinge anche la doglianza sulla remunerazione, osservando che, proprio perché “è esclusa l’equiparazione” tra prestazioni rese in farmacia e prestazioni ambulatoriali, non è irragionevole una disciplina remunerativa differenziata. La sentenza aggiunge che si tratta di “di una forma speciale di finanziamento, relativa ad una attività ancora in una fase di sperimentazione, e che tiene conto di tutti gli oneri necessari per l’erogazione di nuove prestazioni e servizi”, prorogata nel corso degli anni.

Secondo Federfarma, “il passaggio centrale della decisione – e il più importante per la categoria – riguarda la natura giuridica della farmacia e la conseguente non assimilabilità alle strutture sanitarie accreditate”. In particolare, la Federazione sottolinea come il Tar ribadisca “la particolare configurazione giuridica che l’ordinamento attribuisce alle farmacie” e valorizzi la collocazione “pubblicistica” della farmacia nel perimetro del Ssn, fondata sul rapporto “diretto e continuativo” con il Servizio sanitario derivante dalla Convenzione nazionale.

“La sentenza - evidenzia la Federazione - è netta nel sostenere che “la diversità delle prestazioni svolte nelle farmacie consente di giustificare i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività” e che non è necessario, per l’erogazione dei servizi previsti dal d.lgs. 153/2009, il requisito dell’accreditamento.

Fonte:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202401967&nomeFile=202504247_01.html&subDir=Provvedimenti 

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI

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