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Diritto Sanitario

16 Gennaio 2026

Farmacie e parcheggi, Tar: nessun automatismo per lo stallo ma Comune deve motivare il diniego

 Nell’esercizio del potere generale di regolazione dei parcheggi, l’Amministrazione è tenuta a svolgere una reale valutazione comparativa degli interessi in gioco e a motivare adeguatamente il diniego, tenendo conto della funzione pubblica del servizio farmaceutico.

di Avv. Rodolfo Pacifico


farmacia croce 3

Il TAR è intervenuto circa la possibilità di istituire uno stallo di sosta temporanea in prossimità dell’esercizio farmaceutico, destinato a favorire l’accesso dell’utenza.

La titolare di una farmacia aveva chiesto al Comune l’istituzione di uno stallo riservato ai clienti dell’esercizio, al fine di consentire un più agevole svolgimento del servizio. L’Amministrazione comunale aveva però l’istanza, richiamando l’art. 7, comma 1, lett. d), del Codice della Strada e un parere ministeriale del 2011, sostenendo che le riserve di sosta sono ammesse solo per le categorie tassativamente indicate dalla norma.

Da qui il ricorso, fondato sia su censure di merito (erroneo inquadramento normativo, difetto di motivazione, disparità di trattamento) sia su violazioni procedimentali.

Stalli “riservati” e potere discrezionale del Comune: cosa prevede il Codice della strada

La decisione ruota attorno a una distinzione che il Collegio ha ritenuto decisiva: quella tra il potere speciale di riserva di stalli di sosta per categorie tipizzate di veicoli e il potere generale di individuazione delle aree di parcheggio.

Il Tribunale amministrativo ha chiarito che:

  • l’art. 7, comma 1, lett. d), del Codice della Strada consente ai Comuni di riservare limitati spazi di sosta solo alle categorie elencate, in modo tassativo;
  • tra tali categorie non rientrano i veicoli dei clienti di una farmacia.

Sotto questo primo profilo, dunque, la richiesta di uno stallo esclusivamente riservato ai clienti non poteva essere accolta, perché priva del presupposto soggettivo richiesto dalla norma.

La pronuncia non si arresta, tuttavia, a questa deduzione. I giudici hanno valorizzato il fatto che il Codice della Strada attribuisce ai Comuni anche un potere distinto e autonomo diretto a stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. e)), potere che non ha carattere eccezionale né è limitato alle categorie tipizzate dalla lettera d).

Secondo il Collegio, la prassi di concedere stalli di sosta temporanea in prossimità degli esercizi farmaceutici trova fondamento proprio in tale potere generale, che sebbene non attribuisca un diritto soggettivo allo stallo, impone però all’Amministrazione una valutazione discrezionale effettiva, sorretta da adeguata motivazione.

Il TAR richiamando anche un proprio precedente, ha ribadito che tali misure non costituiscono un privilegio commerciale, ma si giustificano in ragione della natura della farmacia quale concessionaria di un pubblico servizio, funzionale al diritto alla salute.

Vizio di motivazione: assenza di comparazione degli interessi

Nel caso concreto, il Comune aveva evidenziato la presenza, nei pressi della farmacia, di altri stalli (disabili, carico/scarico, sosta oraria a 15 minuti), ritenendo ciò sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza.

Secondo il TAR, invece tale motivazione è da ritenersi insufficiente.

L’Amministrazione, pur esercitando un potere discrezionale, avrebbe dovuto esplicitare quali interessi pubblici prevalenti (sicurezza, circolazione, assetto urbano) rendessero recessive le esigenze rappresentate dalla farmacia e se, e come, tali interessi fossero stati comparati con la funzione pubblica del servizio farmaceutico.

La decisione ha richiamato, sul punto, un arresto del Consiglio di Stato, chiarendo che l’interesse economico dell’esercizio deve essere valutato insieme – e non automaticamente subordinato – agli interessi pubblici coinvolti.

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, che dovranno essere adottate nel rispetto dei principi enunciati nella sentenza. In particolare, la pronuncia chiarisce come non sussista un diritto automatico allo stallo riservato, ma l’Amministrazione non può trincerarsi dietro un richiamo formale all’art. 7 del Codice della Strada per negare l’istanza.

Quando il Comune esercita il potere generale di regolazione delle aree di parcheggio, è tenuto a svolgere una reale valutazione comparativa degli interessi in campo e a darne conto in motivazione, tenendo presente la peculiarità del servizio farmaceutico come proiezione del diritto alla salute.

Per approfondire, TAR Sicilia 19.12.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4284&areaid=13

TAG: FARMACIE, LEGISLAZIONE, COMUNI

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