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11 Giugno 2026

Farmacia-grossista, Cassazione conferma 49 sanzioni: ecco le violazioni contestate

La Corte di Cassazione ha confermato le sanzioni amministrative inflitte a una società titolare di farmacia e autorizzata anche alla distribuzione all’ingrosso per avere utilizzato il codice e i locali della farmacia per medicinali destinati al canale wholesale.

di Avv. Rodolfo Pacifico


Farmacia-grossista, Cassazione conferma 49 sanzioni: ecco le violazioni contestate

Farmacia e distribuzione all'ingrosso possono coesistere in capo allo stesso titolare, ma devono restare rigorosamente separate sotto il profilo operativo e logistico. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che ha confermato le sanzioni amministrative inflitte a una società titolare di farmacia per avere fatto transitare medicinali destinati all'ingrosso attraverso il circuito e i locali della farmacia, in violazione delle regole sulla tracciabilità dei farmaci.

Emesse 49 ordinanze-ingiunzione: violate prescrizioni di legge

Una società titolare di farmacia, munita anche dell’autorizzazione regionale alla distribuzione all’ingrosso ex art. 100 del D.Lgs. n. 219 del 2006, acquistava partite di medicinali destinate sin dall’origine al canale all’ingrosso utilizzando però il codice univoco della farmacia: i prodotti affluivano al magazzino dell’esercizio al dettaglio e solo in seguito venivano trasferiti al magazzino all’ingrosso, per la cessione a terzi con il codice grossista. All’esito delle ispezioni, sono state emesse 49 ordinanze-ingiunzione ai sensi dell’art. 148, comma 13, del D.Lgs. 219/2006, per violazione dell’art. 100, comma 1. Le sanzioni, inizialmente quantificate in 6.000 euro ciascuna, sono state successivamente rideterminate dalla Corte d’Appello di Torino in 4.500 euro per ogni ordinanza, per un importo complessivo superiore a 220 mila euro. La Corte d’Appello, riformando il primo grado, ha confermato gli illeciti; la Cassazione ha respinto il ricorso.

Il principio: doppia autorizzazione, ma nessuna commistione

Dall’eliminazione dell’incompatibilità tra farmacista e grossista, il comma 1-bis dell’art. 100 consente ai titolari di farmacia la distribuzione all’ingrosso, ma “nel rispetto delle disposizioni” del titolo VII. Muovendo dalle finalità della direttiva 2001/83/CE – tutela della salute pubblica e controllo sull’intera catena distributiva – la Corte ne trae due corollari:

  • le due attività, pur svolte dal medesimo soggetto, devono restare formalmente distinte;
  • il titolo VII detta un complesso di precetti, anche procedurali, ciascuno autonomamente sanzionabile in forza della clausola generale dell’art. 148, comma 13.

I codici univoci differenti garantiscono la tracciabilità dei farmaci e prevengono distorsioni concorrenziali e mercati paralleli, in danno dell'Erario e della salute pubblica. Ne deriva che i medicinali acquistati con il codice della farmacia possono essere venduti soltanto al pubblico e conservati nei magazzini della farmacia, mentre non è consentito l’approvvigionamento e il primo stoccaggio presso la farmacia di medicinali destinati all’ingrosso: ogni tipologia deve transitare esclusivamente nei locali ad essa destinati, anche nei passaggi tra magazzini dello stesso titolare.

Violazione sanzionabile anche in assenza di conseguenze sulla salute pubblica

Irrilevante il possesso di entrambe le autorizzazioni: a essere colpita non è la titolarità delle licenze, ma l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione all’ingrosso, che individua i locali per i quali è valida. Trattandosi di illeciti di pericolo, la violazione sussiste anche quando non sia in concreto derivato alcun pregiudizio alle attività di controllo o alla salute pubblica. La soluzione è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, per la quale il farmacista che operi anche come grossista deve soddisfare tutti i requisiti imposti ai titolari dell’autorizzazione all’ingrosso, a prescindere dalla scala dell’attività.

La doppia autorizzazione non crea un’area di libera movimentazione interna: ordini, flussi di magazzino e cessioni devono rispettare sin dall’origine la destinazione dei medicinali, con il codice corretto e il transito esclusivo nei locali autorizzati. La separazione tra i due canali non è un formalismo, ma un presidio di tracciabilità e di tutela della salute pubblica, la cui violazione espone a sanzione anche in assenza di danno.

Per approfondire Cass. civile 15/05/2026, su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4361&areaid=13

TAG: FARMACISTI GROSSISTI, GROSSISTI, CORTE DI CASSAZIONE

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