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Farmacisti

18 Gennaio 2020

Registratori telematici: gli errori più frequenti. Ecco le sanzioni in caso di irregolarità


Scontrino elettronico, continuano le segnalazioni di criticità sull'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Il commento del commercialista De Carli

Continuano ad arrivare segnalazioni di criticità legate all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, sia per le farmacie partite a luglio - con fatturato nel 2018 superiore a 400 mila euro -, sia per quelle che hanno iniziato il primo gennaio, in relazione, in particolare, ai registratori telematici, che in alcuni casi non trasmettono i dati correttamente. A lanciare la preoccupazione Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che spiega: «Le farmacie, come si sa, gestiscono un'ampia gamma di operazioni, ognuna con caratteristiche Iva sue proprie: cessioni di beni, prestazioni di servizi imponibili, prestazioni di servizi esenti. Per quanto riguarda la sola cessione di prodotti, in particolare, va detto che la maggior parte degli esercizi utilizza il sistema della "ventilazione", senza suddivisione di aliquota Iva».


E-scontrino: errori dai registratori telematici

Proprio questo ambito «aveva posto criticità già con il primo scaglione di farmacie partite con l'obbligo, dovute a un'errata configurazione del registratore telematico, ma non sembrano, sulla base delle segnalazioni che ci arrivano in studio, avere trovato una soluzione». Nel dettaglio, «si è presentata una irregolarità che non risulta correggibile con un semplice intervento del manutentore: risulta infatti che il tracciato record fornito dall'amministrazione finanziaria alle case produttrici degli apparecchi impedisca, in caso di opzione per la "ventilazione", l'inoltro dei corrispettivi relativi ai servizi imponibili e ai servizi esenti in modo distinto e separato, con le adeguate aliquote Iva del 22% o in esenzione. L'intero dato trasmesso, cioè, indipendentemente da come deve essere nella realtà, viene inviato nella sola casella "ventilazione", che risulta di conseguenza inglobare anche le prestazioni di servizi che, al contrario, non devono rientrarvi». Una situazione «di cui ci si può rendere conto accedendo alla sezione di consultazione dell'area "corrispettivi" del portale dedicato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate».


Situazione normale per chi procede manualmente

Per assurdo, continua De Carli, «le farmacie che hanno già il registratore telematico - come si ricorderà l'Agenzia ha dato tempo sei mesi dalla partenza dell'obbligo per mettersi in regola con la strumentazione - risultano essere più a rischio. Chi al contrario si appoggia ai metodi di invio alternativi messi a disposizione dall'Agenzia, che prevedono il caricamento manuale dei corrispettivi, possono trasmettere in modo preciso i dati perché il sistema consente la corretta imputazione di tutte le tipologie di prestazioni o vendite».


Sistema sanzionatorio penalizzante

Per altro, ricorda De Carli, «in caso di controllo, si è passibili di sanzione e questa può essere decisamente pesante: nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, sino ad arrivare alla sospensione della licenza da tre giorni a un mese, in caso di contestazione di quattro distinte violazioni in giorni diversi nel corso di un quinquennio». Per il resto, «le problematiche relative all'approvvigionamento dei nuovi registratori telematici, che si erano sentite in occasione del primo scaglione di farmacie partite con l'obbligo, allo stato attuale sembrano essere meno intense».

Francesca Giani


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TAG: FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, SCONTRINO ELETTRONICO, FARMACISTA, TRASMISSIONE ELETTRONICA

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