Ecm e Covid-19, le delibere della Commissione nazionale. Ecco le nuove regole
di Lara Figini
Sono state pubblicate le delibere adottate nel corso dell'ultimo incontro (10 giugno) della Commissione nazionale per la formazione continua
Sono state pubblicate le delibere adottate nel corso dell'ultimo incontro (10 giugno) della Commissione nazionale per la formazione continua, sia per chiedere la modifica della norma introdotta nel Decreto Scuola" sui 50 crediti da riconoscere, a medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, pur con limiti, che hanno operato durante la crisi e sia definire le nuove regole per la formazione Ecm durante l'emergenza. Tra le novità, già anticipate da Farmacista33, cè lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze fissate per fine 2020, in particolare del termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 e la proroga della possibilità di spostare al triennio formativo 2014-2016 i crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2019. Infine, c'è un'ultima novità che riguarda i provider.
Ampliare diritto al bonus e chiarire la base temporale
La Commissione condivide la possibilità di "prevedere come già acquisiti i crediti formativi Ecm, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l'emergenza Covid-19", ma, aggiunge, "la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l'obbligo Ecm, mentre ad oggi rientrano nell'obbligo Ecm anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi". La Commissione nazionale, inoltre, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022, anche "al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l'aggiornamento, tenuto conto che l'obbligo formativo Ecm è su base triennale e non annuale".
Nuove scadenze per i professionisti
L'altra delibera, specifica per l'emergenza Covid-19 definisce le nuove regole per la formazione Ecm, sia per svolgerla in qualità di provider sia per acquisire i crediti formativi come professionista. Per quanto riguarda i professionisti ecco i punti di interesse. È prorogato alla 31 dicembre 2021 "il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016". Le Commissione, infine, "in riferimento all'anno 2020 si riserva di valutare come violazione non grave la mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa.
Le nuove regole dalla cancellazione del corso alle modalità di svolgimento
Per quanto riguarda i provider ecco i punti di maggiore interesse. I provider possono spostare o cancellare eventi Ecm secondo le seguenti modalità: a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale per l'Ecm (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente mediante la funzione "Modifica"; b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti, il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione "comunicazioni" del sistema Ecm; c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
I provider possono richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di eventi residenziali già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. "La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020 e comunque sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria". Per tali eventi è consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità previste dalla presente delibera, "anche a data successiva al 31 luglio 2020". Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni "è consentito l'utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente". I termini per l'inserimento del piano formativo 2020 e della relazione annuale 2019 sono "prorogati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria", e considerato l'attuale quadro normativo emergenziale e le esigenze di differimento, e i problemi di adempimento degli obblighi previsti per i provider, "il termine per l'avvio del procedimento sanzionatorio decorre dalla data del 16 settembre 2020". E anche per altre inadempienze sono previsti avvisi bonari e il rinvio a successive contestazioni.
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A cura di Redazione Farmacista33
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