Dl Green pass è legge. Stato emergenza fino al 31 marzo. Ecco le novità su Ffp2, test e tamponi
Il Dl 221/21 è legge, proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 e introduce ulteriori misure di contenimento del Covid-19. Ecco le novità
Stato di emergenza nazionale anti-Covid fino al 31 marzo, prezzi calmierati per le mascherine, in particolare le Ffp2, e per i test antigenici rapidi secondo i rispettivi protocolli già definiti e, fino al 31 dicembre 2022, somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie. Questi alcuni degli ambiti normati dal decreto-legge n. 221 approvato a dicembre e ora appena convertito in legge dalla Camera con 331 voti favorevoli, 45 contrari e 3 astenuti, che contiene anche ulteriori misure per il contenimento della pandemia, ridefinisce le scadenze previste per la quarantena precauzionale (introducendo anche il principio dell'auto-sorveglianza) e riduce da nove a sei mesi il periodo di validità del green pass rafforzato (tale limite temporale è stato peraltro modificato da un successivo intervento urgente attualmente in fase di conversione).
Tamponi rapidi, Ffp2 e vaccini: le norme di interesse per le farmacie
Di interesse per le farmacie, vanno segnalati gli articoli, Art. 4-ter, 9 e 12 relativi ai test antigenici e alle vaccinazioni anti-Covid. Nello specifico, il 4-ter introdotto durante l'esame al Senato riguarda il "Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali" e richiama il "protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti". Inoltre, istituisce "un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali". L'articolo 9 dispone l'esecuzione di test antigenici rapidi "a prezzi calmierati e gratuitamente" fino al 31 marzo 2022 con l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Ssn e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nel Protocollo siglato. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il Covid. L'autorizzazione degli oneri già disposti per l'anno 2021 per l'intervento viene estesa al 2022. L'articolo 12 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini anti--Covid in farmacia da parte dei farmacisti.
Green pass, quarantene e mascherine
Il Decreto ha introdotto la terminologia di certificato verde Covid di base (o green pass base) e certificato verde Covid rafforzato (o green pass rafforzato) e ha modificato la gestione della quarantena. Chi ha fatto le tre dosi di vaccino o è guarito dal Covid dopo 2 dosi o è nei 120 giorni di validità della seconda dose, se contatto stretto di familiare Covid-19 non va più in quarantena precauzionale; per far cessare le quarantene basta un test antigenico in farmacia o in centri abilitati. Si concede in modo esplicito di somministrare cibi e bevande (quindi di far togliere la mascherina) ai servizi di ristorazione dei locali chiusi. A mense e catering, corsi di formazione pubblici e privati, concorsi pubblici, nonché in scuole ed atenei possono accedere anche i "green pass base". Invece, solo i titolari di "green pass rinforzato" fino al 31 marzo possono accedere ai servizi di ristorazione al banco, al tavolo, così come ad alberghi, musei, piscine, palestre, sagre, fiere e centri termali e culturali nonché campi sci, discoteche, spettacoli a meno che non siano esentati dal vaccinarsi o soggetti sotto i 12 anni. Il "green pass base" è sufficiente per i mezzi a lunga percorrenza -treni, aerei, traghetti - mentre per i trasporti pubblici cittadini serve il pass rinforzato. L'accesso alle Rsa e nei luoghi di cura è consentito a chi ha pass da tre dosi mentre si dovrebbe adottare, in più, la precauzione del tampone per chi ha due dosi ed è poi guarito dal Covid. In caso di impicci nel dimostrare la validità del green pass può valere il certificato dell'Asl o del medico di famiglia attestante almeno una di queste tre situazioni: immunizzazione in corso di validità, guarigione da Covid da non oltre 6 mesi, tampone antigenico o molecolare negativo da non oltre, rispettivamente, 48 e 72 ore. Si preannunciano linee guida del ministero della Salute sull'uso dei dispositivi di aerazione e sanificazione.
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A cura di Redazione Farmacista33
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