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09 Febbraio 2023

Remunerazione aggiuntiva, pronto il decreto. Misura in vigore dal 1° marzo senza scadenza


Il decreto del ministero della Salute sulla remunerazione aggiuntiva ha ricevuto l'ok del Mef "senza osservazioni" ed è stato inviato alla Conferenza Stato Regioni

Lo schema del decreto del ministero della Salute che scandisce termini e modalità per la remunerazione aggiuntiva per le farmacie finanziata entro il tetto di 150 milioni annui, ha ricevuto la bollinatura del Mef "senza osservazioni" ed è stato inviato alla Conferenza Stato Regioni. Il riconoscimento alle farmacie entrerà in vigore dal 1° marzo, come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e non prevede un termine di scadenza.


Regioni e province monitorano l'effettiva spesa sostenuta

Il decreto, si legge nella bozza circolante, delinea in due articoli le modalità con cui le farmacie potranno accedere alla remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime Servizio sanitario nazionale, con la specifica che "non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata". Nell'applicare la misura, "le regioni e le province autonome monitorano con cadenza temporale periodica l'effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva" e, per rispettare il limite di spesa fissato, "provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate del singolo anno e, qualora la rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che di somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie". In caso di eccedenza degli importi rispetto alla spesa effettivamente sostenuta "le risorse restano a disposizione delle regioni e provincia".


Remunerazione e tipologia di farmacia

Per quanto riguarda lo schema remunerativo, "a tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata a ogni confezione di farmaci generici e originator con prezzo pari a quello di riferimento". Il decreto prevede che alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto Ssn viene riconosciuta una "ulteriore quota 'tipologica' aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati Ssn". Alle rurali sussidiate "che godono dello sconto forfettario 1,5% è dovuta una ulteriore ponte aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro" per tutti i farmaci rimborsati Ssn. Alle rurali e urbane con fatturato inferiore a 150.000 euro esentate dallo sconto Ssn, "è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati".

TAG: PROCEDURE DI RIMBORSO, FARMACIE, REMUNERAZIONE, FARMACIE RURALI

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