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21 Aprile 2023

Ddl Concorrenza, si allentano i vincoli su galenica. Ecco i contenuti del decreto uscito dal Cdm


Approvato dal Consiglio dei ministri il Disegno di legge sulla concorrenza, i farmacisti potranno acquistare da terzi i principi attivi necessari per le preparazioni galeniche


Semplificazione in vista per il farmacista che allestisce preparazioni galeniche, con l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente. È questo uno degli aspetti che ha più dirette ricadute sul settore, contenuto nella Ddl Concorrenza che è uscito ieri dal Consiglio dei ministri.

Ddl concorrenza: nel settore previsto intervento sulla galenica

È stato approvato con procedura d'urgenza il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Secondo il testo circolato, di rilievo per il settore c'è la misura già anticipata che dovrebbe semplificare l'attività galenica in farmacia. All'articolo 8, infatti, viene disposta una modifica al Dlgs 30/2005 (art. 68, comma 1, lettera c), vale a dire al Codice della proprietà industriale, prevedendo la soppressione delle parole "purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente". In sostanza, come riferisce il testo, sino a ora era previsto l'obbligo per il farmacista che allestisce un preparato magistrale di "realizzare in via autonoma il principio attivo necessario, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto". L'abrogazione di tale divieto dovrebbe semplificare l'attività - rendendo possibile per il farmacista approvvigionarsi del principio attivo coperto da brevetto - e, d'altra parte, al riguardo "non emergono rischi per la salute del cittadino". Con la modifica, resterebbe comunque invariata "l'impossibilità per il farmacista di utilizzare nella preparazione dei medicinali galenici principi attivi direttamente estratti, tramite il cosiddetto sconfezionamento, dai medicinali industriali presenti in commercio".
«Si provvede, così», è il commento, in una nota, di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, «a promuovere una maggiore concorrenza e capacità di scelta in ambito farmaceutico, senza diminuire la qualità dei servizi e dei prodotti offerti all'utenza, anche al fine di avviare un processo di riduzione dei prezzi praticati nei relativi mercati».

La misura va nel solco dell'esigenza avanzata dal Garante

L'esigenza era stata ribadita dal Garante per la concorrenza anche nella segnalazione a Parlamento e Governo del marzo 2021 (AS1730) - base per l'elaborazione della legge annuale sulla concorrenza: «L'Autorità», vi si legge, «intende ribadire, come ha già fatto in passato, che richiedere al farmacista di produrre da seì le materie prime (e segnatamente i principi attivi) utili alla preparazione del medicinale richiesto, senza poterle acquistare da terzi, induca l'assoggettamento di un'intera categoria professionale a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertaÌ d'iniziativa economica. Inoltre, tale obbligo restringe ulteriormente una forma di concorrenza che già di per seì appare molto limitata. L'allentamento dell'obbligo per il farmacista allestitore di prodotti galenici di utilizzare di materie prime di origine non industriale, viceversa, incrementerebbe lo spazio di concorrenza esercitabile da parte di questa tipologia di farmaci e attribuirebbe ai pazienti un indubbio beneficio in termini di maggior varietà e più mirata efficacia terapeutica dei prodotti».

Francesca Giani

TAG: LEGGE CONCORRENZA, CONSIGLIO DEI MINISTRI

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