Decreto Bollette. Misure su caro energia: indicazioni su uso bonus, aiuto a imprese e novità fiscali
Il decreto bollette ha avuto l'ok alla Camera, entro fine mese deve completare l'iter di conversione in legge. Molte le conferme e alcune novità. Ecco quali sono
Dal credito di imposta per l'acquisto di energia e gas, alle agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico, sino al payback sui dispositivi medici e alle misure di contrasto alle aggressioni verso il personale sanitario. Sono alcuni dei contenuti del cosiddetto decreto bollette, che entro fine mese, dopo l'ok di ieri alla Camera, deve completare l'iter di conversione in legge con il passaggio al Senato. Molte le conferme e alcune novità.
Dal payback, alle aggressioni contro sanitari sino ai gettonisti: le misure in sanità
Tra modifiche e conferme, sono diversi gli interventi contenuti nel decreto bollette che ieri ha ricevuto l'ok dalla Camera - con 158 voti a favore, 71 contrari e sei astenuti e che ora passa al Senato - dove il testo dovrebbe essere blindato - per concludere l'iter di conversione in legge. Di carattere sanitario, vanno ricordate le previsioni sul payback per i dispositivi medici che ricade sulla filiera. Da un lato, viene istituito "nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. L'istituzione è disposta con espresso riferimento alla normativa in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018. Le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per quegli anni, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico entro il 30 aprile 2023". Dall'altro, viene poi prevista, "in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, la possibilità per le aziende di portare in detrazione l'Iva determinata scorporando la cifra dall'ammontare dei versamenti effettuati. Il computo dell'Iva sarà effettuato dalle regioni e si baserà sulle fatture emesse dalle aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Gli importi del costo del bene e del costo del servizio, entrambi riportati nelle fatture elettroniche, saranno indicati separatamente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti). Il decreto disciplina le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta". Per contrastare le aggressioni agli operatori sanitari, invece, vengono introdotte due misure che prevedono rispettivamente "una sanzione specifica per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" e la possibilità di "istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l'incolumità del personale". Inoltre, viene allentata la stretta inizialmente annunciata relativa ai cosiddetti gettonisti: le aziende ospedaliere potranno fare ricorso a queste figure non soltanto nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera, come era nel testo iniziale, ma anche in altri reparti, qualora necessario.
Gli aiuti alle imprese per contrastare il caro energia
Diversi gli interventi non di carattere sanitario e tra questi vanno considerati gli aiuti per contrastare l'aumento del costo dell'energia. In particolare, anche per il secondo trimestre 2023, vengono confermati i crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. L'entità del contributo straordinario risulta essere più contenuta rispetto alle versioni precedenti e tra i beneficiari della misura agevolativa ci sono anche le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per loro, il credito d'imposta eÌ pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella quantificazione del bonus, eÌ previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare dell'agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore eÌ tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta. Nei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, l'Arera dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore inadempiente.
Le indicazioni di utilizzo dei bonus e le novità fiscali
I bonus energetici, viene ricordato, "sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, senza essere soggetti agli ordinari limiti in materia di compensazione. Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa neì della base imponibile IRAP e non incidono sulla determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi. Sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto. I crediti possono essere ceduti, solo per intero, a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti "vigilati", cioè banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In ogni caso, il loro utilizzo, anche da parte dei cessionari, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023". Novità poi in tema fiscale: "gli enti territoriali, ove si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati, possono applicare alcuni istituti deflativi del contenzioso disciplinati dalla legge di bilancio 2023, e cioè lo stralcio dei debiti fino a mille euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione".
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A cura di Cristoforo Zervos
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