Antidoping, in vigore decreto che aggiorna la lista di farmaci, sostanze e pratiche vietate
Dal 5 novembre è entrata in vigore la nuova lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping
Dal 5 novembre è entrata in vigore la nuova lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping che è stata revisionata dal decreto del Ministero della Salute approvato il 4 agosto 2021. Il DM, pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 264 del 5 novembre 2021, Supplemento Ordinario n. 38), sostituisce il precedente, dell'11 giugno 2019.
Gli adempimento per le preparazioni galeniche
Per l'aggiornamento, il legislatore ha considerato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport che contiene la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che, a sua volta, recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2021. Inoltre, ha acquisito la proposta formulata in data 19 aprile 2021 della Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario. Le farmacie sono tenute, entro il 31 gennaio 2022, a comunicare al Ministero della Salute dei dati relativi alle sostanze in cui l'impiego è considerato doping, utilizzate nelle preparazioni galeniche nel 2021. Inoltre, devono conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione, relativi all'anno 2021, fino al 31 luglio 2022.
La nuova lista: ecco le cinque sezioni
Con l'obiettivo di armonizzare la lista di sostanze e pratiche, la lista contenuta nell'Allegato III del Dm è composta da quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping: a) Sezione 1: classi vietate; b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali; e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati. In particolare, "nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata". Nella sezione 2 "sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in commercio, in Italia, alcun prodotto". Nelle sezioni 3 e 4 "sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per i quali sia stata rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) autorizzazione all'immissione in commercio (Aic)". Nella sezione 3 "sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative note indicate in base al presente decreto". Per quanto riguarda "l'esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate" è consentita, e il testo di legge richiama l'art. 1, comma 4 della legge 376/2000, sempre "nel rispetto dei regolamenti sportivi".
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A cura di Redazione Farmacista33
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