Obbligo vaccinale, sentenza del CdS: è legittimo per gli operatori sanitari
L'obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo ed è imposto non solo a tutela del personale stesso ma anche dei pazienti e delle persone più fragili
L'obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo ed è imposto non solo a tutela del personale stesso, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si fruiscono comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza (N. 07045/2021) che respinge l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.
Obbligo ha finalità di tutela di operatori e utenti
I giudici richiamano l'art. 4 del testo di legge citato, che ha introdotto la vaccinazione obbligatoria "per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario" con "una chiara finalità di tutela non solo - e anzitutto - di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata". Inoltre, fanno appello anche al "principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza".
Scongiurare tradimento della relazione di cura e fiducia
Secondi i giudici, sarebbe un paradosso che i pazienti contraessero il virus dal personale sanitario e introducendo l'obbligo vaccinale per gli operatori, il legislatore ha voluto scongiurare "un grave tradimento di quella «relazione di cura e fiducia tra paziente e medico» e, più in generale, tra paziente e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria, un ripudio dei valori più essenziali che la medicina deve perseguire e l'ordinamento deve difendere, a cominciare dalla solidarietà, concetto, questo, spesso dimenticato, come taluno ha osservato, in una prospettiva esasperatamente protesa solo a rivendicare diritti incomprimibili". Tale relazione di fiducia "è il fulcro della prestazione sanitaria e si fonda sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico, responsabilità non secondaria né trascurabile nella tutela del paziente che viene a contatto con lo stesso medico e il personale sanitario".
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A cura di Redazione Farmacista33
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