Obbligo vaccinale over 50: nuovi controlli, sanzioni e adempimenti. Le ricadute per lavoratori e datori
L'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50 inizierà ad avere i suoi effetti operativi da inizio febbraio, mentre, per i datori di lavoro, ci saranno nuovi adempimenti dal 15. Ecco cosa cambia nel dettaglio
L'obbligo vaccinale per gli over 50 è in vigore dall'8 gennaio ma inizierà a dispiegare i suoi effetti da inizio febbraio, mentre, per i datori di lavoro, ci saranno nuovi adempimenti dal 15. Che cosa cambia nel dettaglio? Come si intreccia tale disposizione con l'obbligo, che era già operativo, per gli operatori sanitari? E quali ricadute ci saranno nella gestione sui luoghi di lavoro?
Obbligo vaccinale over 50: sanzioni e tempistiche per essere in regola
A introdurre la misura è stato il Dl 1/2022 (GU del 7 gennaio), che ha previsto nuove restrizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria. In particolare, l'obbligo vaccinale è stato esteso a tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età o che li compiano entro il 15 giugno 2022, indipendente dall'attività svolta - vale infatti anche per disoccupati e pensionati -, mentre per gli esercenti le professioni sanitarie sono da tempo operative le norme specifiche. In caso di inosservanza degli obblighi vaccinali è stata introdotta una sanzione una tantum di 100 euro - che vale anche per gli esercenti le professioni sanitarie.
Nello specifico, per quanto riguarda gli over 50, la sanzione si applica: - ai soggetti che al 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; - ai soggetti che a decorrere dal primo febbraio non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dal Ministero della salute (vale a dire con almeno 20 giorni tra la prima e la seconda dose) - ai soggetti che a decorrere dal primo febbraio non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi (ad almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario). La sanzione, come ricapitolato in una recente circolare Fofi, "eÌ effettuata dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale, predisposti periodicamente e trasmessi dal Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria". Anche in questo caso, è confermata la possibilità "che la vaccinazione possa essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute".
Le ricadute in farmacie e parafarmacie: gli adempimenti per i datori
Un tassello in più è previsto per chi lavora, con, di conseguenza, ulteriori adempimenti in capo ai datori: dal 15 febbraio infatti sui luoghi di lavoro, sempre per gli over 50, sarà necessario il Green Pass rafforzato - che derivi quindi da una vaccinazione con ciclo primario o, laddove lo richieda la tempistica, con dose di richiamo, o da guarigione -, per i dipendenti e anche per chi ha contratti esterni. Tale misura dispone sanzioni pecuniarie per chi ne sarà sprovvisto al controllo, dai 600 ai 1500 euro, che raddoppiano se la violazione è reiterata. Chi non avrà il Green Pass rafforzato, a ogni modo, sarà "considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non è dovuta retribuzione o altro".
Tra green pass rafforzato, base ed esenzioni, le casistiche tra i lavoratori
A dover effettuare le verifiche sono, quindi, i datori di lavoro, che "sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo di vaccinazione, nonché il possesso della relativa certificazione verde per i propri lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto. In caso di omessa verifica eÌ prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro". Fino "al 15 giugno i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno". Va ricordato comunque che per gli under 50 le disposizioni non sono state modificate e per accedere al lavoro - salvo che non si rientri in altri obblighi, quali appunto quello relativo agli esercenti sanitari - e per loro resterà sufficiente il Green Pass base (da tampone). Infine, per gli esenti, "per il periodo in cui la vaccinazione eÌ omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS- CoV-2".
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