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26 Ottobre 2023 I prodotti a uso orale a base di cannabidiolo (Cbd) restano in libera vendita: il Tar Lazio ha confermato la sospensiva del decreto e a gennaio ci sarà la trattazione del merito del ricorso di Imprenditori Canapa Italia

Resta valida, almeno fino al 16 gennaio 2024, l’ordinanza con cui il Tar Lazio ha accolto l’istanza cautelare di sospensiva del decreto ministeriale firmato il 7 agosto (GU Serie Generale n.194 del 21-08-2023) che inseriva i prodotti a uso orale a base di cannabidiolo (Cbd) tra i medicinali stupefacenti, quindi acquistabili solo in farmacia con prescrizione medica. Pertanto, fino a quella data olio e altri prodotti a base di Cbd che si possono ingerire, restano in libera vendita. Lo stabilisce una nuova ordinanza (N. 07137/2023) firmata il 24 ottobre che fissa la trattazione del merito del ricorso, 16 gennaio 2024 con un’udienza pubblica.
Ordinanza di ottobre: sospeso il decreto ministeriale
All’inizio di ottobre la Terza sezione quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) ha emesso una sospensione cautelare, richiesta nel ricorso presentato da Imprenditori Canapa Italia, del Decreto del Ministro della Salute del 7 Agosto 2023, concernente la revoca del Decreto 28 ottobre 2020 di “Sospensione dell’entrata in vigore del Decreto 1 ottobre 2020” recante: “Aggiornamento delle tabelle contenenti indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309, e successive integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis”.
Tar Lazio: non ci sono imminenti rischi per la tutela della salute pubblica
Nell’udienza del 24 ottobre, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il provvedimento impugnato presenta “vizi di carenza istruttoria”. Sono stati richiamati pareri resi e richiesti, alcuni dei quali ancora in attesa, per esempio “di indicazioni precise per poter, eventualmente, procedere ad ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica”.
La motivazione resa a supporto del D.M., si legge nell’ordinanza, “appare priva della richiesta integrazione istruttoria da parte del CSS e non sufficientemente chiara in ordine al dirimente profilo degli “accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica” secondo i criteri indicati nel D.P.R. n. 390 del 1990.
Secondo i giudici, non si configurano “allo stato di fatto, imminenti rischi per la tutela della salute pubblica” e ci sono “i presupposti per la sospensione del provvedimento”.
Per saperne di più:
https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
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