stupefacenti
14 Aprile 2026Con due decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale il Ministero della Salute aggiorna la Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti con una nuova classe di oppioidi sintetici ad alta potenza, i nitazeni, e la sostanza tilmetamina.
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Il Ministero della Salute aggiorna l’elenco delle sostanze stupefacenti inserendo una nuova classe di oppioidi sintetici ad alta potenza, i cosiddetti nitazeni, e la sostanza psicoattiva tilmetamina nella Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti. Le novità sono contenute in due decreti del 2 aprile 2026, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’11 aprile, in vigore dal 26 aprile, ampliano il perimetro delle sostanze sottoposte a controllo in risposta alla diffusione di nuove molecole sintetiche con elevato potenziale di abuso.
Il primo provvedimento introduce nella Tabella I una categoria di sostanze individuata sulla base della struttura chimica, comprendente gli analoghi e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanammina, noti come nitazeni. Il decreto evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per contrastare la diffusione di nuove sostanze sintetiche e richiama esplicitamente il fenomeno delle cosiddette droghe di sintesi.
In particolare, il testo sottolinea che "si rende necessario un intervento tempestivo di contrasto circa la possibilità, da parte di operatori non autorizzati, di sintetizzare volutamente sostanze stupefacenti non incluse nelle tabelle di cui al Testo unico, cosiddette designer drugs", evidenziando come tali sostanze, e in particolare i nitazeni, costituiscano "una rilevante emergenza sanitaria".
Il decreto dispone quindi l’aggiornamento della Tabella I con l’inserimento della nuova categoria chimica e con l’aggiunta di una nota descrittiva che consente di includere anche eventuali derivati strutturalmente analoghi, proprio per evitare che piccole modifiche chimiche consentano di eludere i controlli previsti dalla normativa.
Il secondo decreto riguarda invece l’inserimento di una sostanza specifica, la tilmetamina, identificata anche con altre denominazioni chimiche equivalenti. Il provvedimento precisa che tali sostanze "presentano caratteristiche farmacologiche tali da determinare rischio di abuso e dipendenza e devono pertanto essere assoggettate alle misure di controllo previste dal Testo unico".
Nel dettaglio, l’articolo unico stabilisce che "le sostanze tilmetamina, 2-(metilammino)-2-(tiofen-2-il)cicloesan-1-one e 2-(metilammino)-2-(2-tienil)cicloesanone sono inserite nella Tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni".
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photo credits: freepik
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