Sconfezionamento mascherine: indicazioni operative per ripartizione. Su prezzi proposta Iva al 4%
Dall'Ordinanza sul riconfezionamento delle mascherine con le indicazioni operative. Per i prezzi Federfarma propone Iva al 4%
Abbassare l'aliquota Iva sulle mascherine dal 22% al 4% come misura per venire incontro alle difficoltà dei cittadini. La proposta, avanzata da qualche parlamentare in questi giorni, è stata rilanciata oggi anche da Federfarma, accanto a quella, già ventilata, di distribuire gratuitamente in farmacia tutti i dispositivi che dovessero pervenire dal canale della Protezione civile. Intanto, in merito alla possibilità di vendere le mascherine anche singolarmente, prevista dall'ordinanza di venerdì del commissario straordinario, arrivano le schede operative con le istruzioni su come procedere allo sconfezionamento in sicurezza.
Le mascherine saranno protagoniste della fase 2. La richiesta: Iva al 4%
«Dopo aver chiesto alle Amministrazioni» si legge nella nota di Federfarma «indicazioni sulla percentuale da applicare al costo di acquisto e di vendita delle mascherine, avanziamo una nuova proposta per calmierare i prezzi: abbassare l'aliquota Iva sulle mascherine dal 22% al 4%. Tale proposta - che si unisce a quella di distribuire gratuitamente in farmacia tutti i dispositivi che dovessero pervenire dal canale della Protezione civile - parte dalla considerazione che la necessità di mascherine continuerà a caratterizzare anche le fasi successive all'emergenza in atto. D'altra parte, è ragionevole ritenere che tale materiale possa assumere la veste di vera e propria misura di profilassi al pari dei dispositivi medici che hanno un'aliquota al 4%». Si tratta per altro di una proposta che «non sembra poter incidere particolarmente sulle previsioni di gettito, visto che, prima dell'emergenza sanitaria in atto, la vendita delle mascherine presentava volumi ridottissimi con connessi limitati introiti Iva».
Sconfezionamento: regole e limiti per non incorrere in sanzioni
Intanto, dalla Sifap, in una circolare di oggi, arrivano alcune indicazioni su come procedere allo sconfezionamento delle mascherine, per venderle singolarmente o in quantità ridotte, come previsto nell'Ordinanza del Commissario straordinario del 9 aprile.
Norme igieniche: la check list da seguire
Il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda le cautele igieniche. Come si legge all'articolo 1, «è consentita» infatti «la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore». In particolare - dice l'articolo 2 - «per procedere all'apertura delle confezioni, ciascuna farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni da svolgere nel proprio laboratorio» e «l'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale». Tra queste: - igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone; - igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali; - guanti; - camice. Sul punto, dalla Sifap, sono state diffuse due schede operative, che contengono le indicazioni da seguire per procedere all'apertura delle confezioni e alle successive attività di ripartizione e le informazioni da conservare per ogni quantitativo consegnato. In particolare, in relazione alle norme igieniche, viene proposta una check list che, oltre a riprendere le indicazioni della legge, sottolinea l'importanza della preparazione del laboratorio o dell'area destinata all'operazione. In particolare occorre: - Verificare la pulizia dei locali; - Scegliere il confezionamento idoneo.
Informazioni dell'originale: vanno conservate e associate alle confezioni riallestite
L'altro aspetto di particolare importanza è la tracciatura del prodotto: «Ciascuna farmacia deve poi provvedere alla conservazione delle informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse)» (Articolo 3). Se le informazioni da consegnare al cliente possono essere rese disponibili «anche mediante apposizione su un cartello esposto nei comparti del locale di vendita», il consiglio che sembra emergere dalla scheda operativa della Sifap è che per ogni quantitativo consegnato vengano conservate le informazioni relative alle confezioni e alle unità riallestite, nonché i dati sulla confezione originaria utilizzata, allegando anche alla scheda operativa "copia etichetta/imballaggio e ddt e/o fattura".
Attenzione ai prezzi del singolo Dpi
Infine, c'è la delicata questione dei prezzi: «La vendita al dettaglio anche di una sola unità di Dpi senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei Dpi presenti nella medesima». Anche per poter documentare il prezzo è a maggior ragione importante poter associare, anche con fattura, confezione allestita a prodotto originario.
Sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio l'Ordinanza richiama il reato di cui all'articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), secondo cui "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".
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A cura di Redazione Farmacista33
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