Crediti Ecm, Fofi: riduzione debito formativo si applica a tutti i farmacisti
La riduzione del debito formativo di 50 crediti prevista dalla "Decreto Scuola" si applica a tutti i farmacisti tenuti all'obbligo Ecm per il periodo emergenziale Covid-19. La circolare della Fofi
La riduzione del debito formativo di 50 crediti, prevista dalla "Decreto Scuola" e pari ad un terzo del debito formativo triennale, si applica a tutti i farmacisti tenuti all'obbligo Ecm per il periodo emergenziale Covid-19. Lo ribadisce la Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi) in una circolare con riferimento alla delibera della Commissione nazionale per la Formazione continua (Cnfc) del 10 giugno "adottata anche a seguito dell'apposita richiesta della Federazione", che aveva individuato nella Commissione la competenza "a deliberare in merito". Sempre nella seduta del 10 giugno, sono state assunte ulteriori decisioni "sui corsi residenziali e sulla proroga di alcune scadenze nel corrente anno" mentre il 17 giugno la Cnfc ha trasmesso il "provvedimento formale di nomina dei componenti del Comitato di garanzia adottato dal Presidente della Commissione in data 28 gennaio u.s., all'interno del quale è stato designato il dr. Giovanni Zorgno, rappresentante federale in seno alla Cnfc stessa".
Commissione formazione continua: modificare norma appena possibile
La Fofi sottolinea che la Commissione ha deciso di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel Decreto Scuola (art. 6, comma 2-ter, D.L. 22/2020) "in modo tale che tutti i professionisti sanitari possano essere inclusi nel suddetto beneficio". Secondo la Commissione, infatti, è "condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi Ecm, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l'emergenza Covid-19" ma "la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l'obbligo Ecm, mentre ad oggi rientrano nell'obbligo Ecm anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi. Non vi è dubbio che tutti i professionisti sanitari hanno contribuito all'emergenza Covid-19, in condizioni non sempre di piena sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità e che il nostro Servizio sanitario nazionale si poggia sul contributo sinergico delle diverse e peculiari competenze di tutti i professionisti della Salute, ed è necessario che tutte queste competenze siano armoniosamente e di pari passo sviluppate con la formazione e con l'aggiornamento". Al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l'aggiornamento, tenuto conto che l'obbligo formativo Ecm è su base triennale e non annuale, la Commissione nazionale "chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022".
Accolta la richiesta dei farmacisti
Tale decisione, sottolinea la Fofi "giunge a seguito di una specifica istanza della Federazione, che, come si ricorderà, aveva richiesto alla Commissione, alla luce del crisi pandemica da Covid-19 che ha comportato un costante e gravoso impegno da parte dei professionisti sanitari nelle azioni di contrasto al virus, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale (da 150 a 100 crediti), nonché lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze attualmente fissate per il 31 dicembre 2020 (cfr. la sopraindicata circolare n. 12204/2020). Il suddetto comunicato afferma che la riduzione di 50 crediti prevista dalla "Decreto Scuola" si applica a tutti i farmacisti tenuti all'obbligo Ecm" conclude la Fofi.
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A cura di Redazione Farmacista33
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