Sconti e promozioni, nuove regole per i farmacisti su annunci ed esposizione del prezzo. Ecco cosa cambia
Sconti e promozioni su prodotti e farmaci vanno comunicati secondo regole dettate dalla direttiva europea cosiddetta Omnibus che riforma il diritto al consumo in Italia
Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare anche il prezzo applicato precedentemente. È questa una delle indicazioni che deriva dal recepimento della direttiva europea cosiddetta Omnibus (n. 2019/2161) che riforma il diritto al consumo in Italia. A fare il punto delle modifiche, che entreranno in vigore dal primo luglio, e delle ricadute per i farmacisti è una circolare di Federfarma.
Avviata la riforma del diritto al consumo: le ricadute per i farmacisti sugli sconti
La riforma è finalizzata a garantire una maggiore tutela per i consumatori e una omogeneità sanzionatoria all'interno dell'Europa la Direttiva Ue 2019/2161 - che modifica quella del Consiglio 93/13/CEE, e quelle del Parlamento e del Consiglio 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE - e ha trovato attuazione in Italia con il Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023). La direttiva, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, cerca di riformare e attualizzare il diritto del consumatore e, per quanto riguarda l'Italia, apporta modifiche al Codice del Consumo, con novità che sono di interesse anche per i farmacisti. Un primo aspetto, in particolare, riguarda le riduzioni di prezzo: vengono previste cioè modalità per assicurare ai consumatori una corretta informazione e una immediata valutazione di effettiva convenienza nell'acquisto. "Ogni annuncio di riduzione di prezzo" si legge nel documento di Federfarma che ricapitola le misure di interesse per i farmacisti "deve riportare anche il prezzo applicato in precedenza", intendendo con questo "il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l'applicazione della riduzione". Nel caso in cui "un prodotto sia stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, oltre alla riduzione di prezzo occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione a tale procedura i prezzi di lancio, caratterizzati da successivi annunci di incrementi di prezzo".
Vendite promozionali e sottocosto: cosa cambia e cosa resta uguale
Il testo prende in considerazione poi il "caso delle vendite promozionali, vale a dire di un'offerta di prodotti a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato: qui, oltre all'indicazione del nuovo prezzo ridotto e del prezzo di vendita applicato in precedenza, occorre aggiungere anche la percentuale di riduzione". Viene comunque ricordato che "l'obbligo di indicare la riduzione di prezzo non si applica alle vendite sottocosto". Le disposizioni "sulle riduzioni di prezzo" ricorda Federfarma "si applicano a partire dal primo luglio", ma va osservato che "la violazione delle misure relative agli annunci di riduzione di prezzo eÌ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 3.098,74 euro. Le misure poi trovano applicazione anche per quanto concerne le vendite online".
Novità anche per le vendite online e la gestione di siti
Sempre in merito all'e-commerce, viene introdotto anche l'obbligo per il gestore del sito internet di garantire che le recensioni inviate dai consumatori su un prodotto o un servizio provengano da soggetti che hanno effettivamente utilizzato o acquistato quel prodotto o quel servizio, ma anche quello di specificare se l'ordine delle risposte alla ricerca online di un prodotto o un servizio sia effettivo oppure il frutto di un accordo a pagamento raggiunto con l'inserzionista. La facilità di accesso alle informazioni diventa di fatto un nuovo principio di diritto.
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A cura di Redazione Farmacista33
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