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27 Febbraio 2024 Allestire la cassetta di pronto soccorso in farmacia con i propri prodotti rientra nell’autoconsumo aziendale, ecco come regolarsi per la gestione fiscale

Quando si utilizzano prodotti presenti nella propria farmacia per allestire la cassetta del pronto soccorso del proprio esercizio commerciale, non è necessaria “alcuna formalizzazione neppure con riguardo al registratore telematico” per scaricare gli articoli. Il tema è stato approfondito dall’esperto Stefano Civitareale, commercialista dello studio associato Bacigalupo Lucidi di Roma in risposta a un quesito posto da un farmacista.
Gestire l’autoconsumo per fini personali in farmacia
“È impensabile –osserva Civitareale – che per allestire la propria cassetta di pronto soccorso una farmacia ricorra o debba ricorrere ad acquisti esterni, se non eccezionalmente per un paio di articoli o prodotti. Siamo dunque in presenza del classico autoconsumo, che può presentare, però, un duplice aspetto. C’è in primo luogo l’autoconsumo per fini personali, quale ad esempio un flacone di bagnoschiuma che viene portato a casa: qui l’autoconsumo va formalizzato proprio con l’emissione di un documento commerciale dal registratore telematico (RT) al valore normale, cioè in pratica al prezzo al pubblico del prodotto, “restituendo” in tal modo, per così dire, l’Iva detratta al momento dell’acquisto; ai fini delle imposte dirette, poi, l’operazione costituisce un ricavo imponibile a tutti gli effetti, contrapposto al costo dedotto con la registrazione della fattura del fornitore”.
Autoconsumo per fini aziendali: non si restituisce l’iva detratta
Per il caso in questione, cioè l’allestimento della cassetta del pronto soccorso nella propria farmacia, si tratta invece di autoconsumo per fini aziendali, in cui spiega il commercialista “non si configura un vero e proprio “autoconsumo” dato che l’uso del bene mantiene comunque la sua stretta inerenza all’attività aziendale; semplicemente, cioè, ne viene mutata la funzionalità, anche se occorre riclassificare in contabilità il costo di acquisto, trasferendolo dalla merce destinata alla rivendita ai materiali di consumo ed eseguire una variazione delle rimanenze di merci in magazzino”. In questo caso, precisa, “non bisogna minimamente “restituire” l’iva già detratta, né annullare il costo con un ricavo, restando infatti in tale evenienza – come chiarito – l’uso del bene perfettamente inerente all’attività aziendale, tenuto conto che se ne muta semplicemente la funzionalità”. Pertanto, conclude “per i prodotti della cassetta di pronto soccorso non occorre in realtà alcuna formalizzazione neppure con riguardo al registratore telematico”.
Per saperne di più:
https://www.piazzapitagora.it/2024/02/27/la-cassetta-di-pronto-soccorso-della-farmacia/
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