Agenzia delle entrate
07 Maggio 2024L’Agenzia delle Entrate ha espresso in una consulenza giuridica (n. 2 del 3 maggio) il suo parere sull’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10%: è necessario un preventivo interpello delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta pari al 10% non si può applicare alle vendite di integratori alimentari in modo generalizzato in quanto potrebbe accadere che gli integratori, pur in possesso di tutti i requisiti necessari non siano classificati dall’Agenzia delle dogane, nella voce doganale 2106 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) quindi per beneficiare dell’Iva al 10% è necessario un preventivo interpello delle Dogane. È la posizione dell’Agenzia delle Entrate (AgE) espressa in una consulenza giuridica (n. 2 del 3 maggio) resa su richiesta di un’associazione di categoria e riportata nel dettaglio dalla rivista dell’AgE, Fisco Oggi.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Nella consulenza l’Age chiarisce che la commercializzazione di integratori alimentari di cui al D. Lgs. n. 169/2004, non beneficia, “in via generalizzata” dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 80) della Tabella A, parte III allegata al Dpr n. 633/72, norma che include tra i beni soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10%, le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi, a eccezione degli integratori alimentari di cui al D. Lgs. n. 169/2004, in quanto preparazioni classificabili alla voce doganale 21.06 della Nomenclatura combinata.
L’associazione, nell’istanza di consulenza, ha richiamato la Direttiva Europea 2002/46/CE del 10 Giugno 2002, all'articolo 2, lettera a), che definisce gli integratori alimentari “prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari”. Inoltre, ha fatto presente che “ai fini dell’immissione in commercio, gli integratori seguono un preciso iter presso il ministero della Salute il quale, a seguito dell’esito favorevole della procedura, li include in un apposito registro”. E pertanto ritiene che “tali prodotti, alla luce della normativa comunitaria e interna che ne disciplina la natura e la vendita, possano essere sottoposti all’aliquota Iva del 10 per cento senza aver bisogno di essere analizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
Per quanto riguarda l’Iva, l’associazione ha ricordato la Direttiva 2006/112 CE, art. 98: “Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III”, da cui discende che poiché “i prodotti alimentari e gli integratori alimentari sono ricompresi nella stessa voce dell'Allegato III della Direttiva Iva, i prodotti in esame possano beneficiare dell’aliquota Iva agevolata senza necessità di un preventivo interpello doganale”.
Nella consulenza, l’Agenzia ricorda che a seguito ad alcune modifiche, nello specifico all’Articolo 4-ter del Dl n. 145/2023, al numero 80) della tabella A, parte III decreto Iva, “gli integratori sotto forma di sciroppi sono ora assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento, mentre il previgente numero 80) della Tabella A, parte III, li escludeva espressamente dalla misura agevolativa”. Tale modifica, tuttavia, riconosce l’aliquota Iva ridotta ai soli integratori “di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.
Quanto richiesto dall’associazione, secondo l’Agenzia “non può essere accolta in quanto potrebbe accadere che gli integratori, pur in possesso di tutti i requisiti necessari (Dlgs n. 169/2004), non siano classificati dall’ Adm, nella voce doganale 2106. È il caso, ricorda l’Agenzia, di alcuni ''prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande'', classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal citato numero 80) della Tabella del decreto Iva”.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6101216/Risposta+n.+2_2024.pdf/dab1c731-0071-cab0-4eb9-2a326bf33f59
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/integratori-alimentari-iva-al-10-serve-classificazione-delle
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