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08 Giugno 2020

Bonus di aprile, Enpaf: istanze solo per via telematica. Ecco chi può farla e come procedere


Per inoltrare all'Enpaf le domande per l'indennità prevista dal decreto Rilancio è necessario procedere per via telematica e presentare l'istanza nella sezione ad accesso riservato

Per inoltrare all'Enpaf le domande per l'indennità prevista dal decreto Rilancio, è necessario procedere mediante modalità telematica e presentare l'istanza nella sezione, ad accesso riservato, "Enpaf online" attiva sul sito internet dell'Ente a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020. A spiegare le procedute è una nota dell'Enpaf che rende noto di aver optato, in questa fase di liquidazione dell'indennità, per la modalità telematica di presentazione dell'istanza e che pertanto, non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a questa.

Domande solo su Enpaf online

Enpaf ricorda che l'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 "decreto rilancio" ha previsto l'erogazione, anche per i mesi di aprile e maggio, dell'indennità per Covid-19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti. Il decreto interministeriale 29 maggio 2020 ha dettato le disposizioni di attuazione dell'iniziativa relativamente all'indennità, pari all'importo di 600 euro, per il mese di aprile. Ed ecco le indicazioni: l'istanza dovrà avvenire attraverso "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Ente, le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020.
I farmacisti che ancora non fossero registrati ad "Enpaf online", se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi, invece, fosse sfornito di Pec, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità. Si precisa che il possesso di una Pec è un obbligo imposto dalla legge a tutti i professionisti iscritti. La nota precisa che "non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista".

Chi può fare domanda e chi è escluso

"L'indennità per il mese di aprile verrà erogata automaticamente agli stessi soggetti che hanno già percepito l'indennità per il mese di marzo. Gli iscritti che, pur avendone diritto, non hanno percepito l'indennità per il mese di marzo a causa dell'esaurimento dello stanziamento, la riceveranno automaticamente, oltre che per il mese di marzo, anche per quello di aprile. Tutti questi soggetti, dunque, non devono presentare alcuna domanda. Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per il mese di marzo. Tutti gli altri iscritti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno invece inoltrare domanda che, ove regolare e completa, verrà acquisita dal sistema informatico secondo l'ordine cronologico di presentazione; infatti, anche per il mese di aprile, la liquidazione dell'indennità avverrà nell'ambito del fondo statale previsto e nei limiti dello stanziamento riconosciuto a favore degli iscritti all'Enpaf". L'Ente "anticipa il pagamento per conto dello Stato che, successivamente, provvederà al rimborso degli importi corrisposti agli iscritti". La collettività beneficiaria del bonus è quella degli iscritti professionisti lavoratori autonomi e possono presentare la domanda di indennità "anche i farmacisti lavoratori autonomi, che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2019 e, per l'anno 2020, entro il 23 febbraio u.s.".
Mentre sono esclusi i farmacisti, lavoratori autonomi nelle seguenti condizioni:
a. titolare di una pensione diretta, anche in regime di cumulo o totalizzazione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
b. titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c. che ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all'emergenza Covid-19 o il reddito di cittadinanza;
d. che ha presentato domanda per l'indennità Covid-19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
e. che si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;
f. che non eserciti l'attività professionale.
Infine, a differenza del mese di marzo, "possono presentare domanda anche i farmacisti lavoratori autonomi titolari di pensione indiretta o di reversibilità Enpaf, o titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato".
La domanda conclude la nota, "presuppone determinati limiti reddituali e che l'attività professionale abbia subito limitazioni nel periodo di emergenza epidemiologica; tali circostanze dovranno essere autocertificate dal richiedente, ai sensi del Dpr n. 445/2000. Le predette autocertificazioni saranno soggette a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'Inps".

TAG: FARMACISTI, ENPAF, FARMACISTI E EMERGENZE, BONUS, COVID-19

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