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16 Luglio 2020

Dl Rilancio convertito in legge. Tra Dpc e Ecm le principali novità


Approvato il testo del decreto Rilancio, confermati i provvedimenti che coinvolgono il sistema farmacia, in particolare quelli relativi al potenziamento della Distribuzione per conto

Il Governo pone la fiducia e il Senato approva il testo del decreto Rilancio, già passato alla Camera, con 159 sì e 121 no. Confermati dunque i provvedimenti che coinvolgono il sistema farmacia, in particolare quelli relativi al potenziamento della Dpc. Tra le altre misure, introdotte nell'iter di conversione in Legge, c'è anche la correzione sul bonus Ecm e la conferma delle norme relative al Fascicolo sanitario elettronico.

Dl Rilancio convertito in legge: ok a potenziamento Dpc

Una prima novità di rilievo riguarda il pontenziamento della Dpc. In particolare, dal primo ottobre 2020, Regioni e Province autonome, potranno - previo decreto del ministero della Salute - affidare alle farmacie in regime di Dpc la dispensazione di farmaci oggi distribuiti in regime di "diretta": sia quelli erogati dalle strutture pubbliche per i pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; sia quelli per i pazienti dimessi dall'ospedale per garantire il primo ciclo di terapia. Tra le questioni che restano aperte il fatto che la norma prevede la clausola di invarianza dei costi per il bilancio pubblico. Sarà necessario individuare nei bilanci regionali le risorse necessarie.

Ecm e dirigenza Ssn: passano le modifiche

Una seconda misura attesa è quella relativa ai crediti formativi riguardanti il triennio 2020-2022, che «si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal Covid-19». Si tratta di una correzione che si era resa necessaria perché nella prima formulazione restavano escluse alcune professioni e i professionisti della sanità non inquadrati con contratto Ssn. Confermata poi anche l'estensione agli specializzandi in odontoiatria, biologia, chimica, farmacia, fisica e psicologia della possibilità - inizialmente prevista solo per medici e veterinari - di essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati in graduatoria separata. Ulteriori fondi, oltre a quelli già previsti dal 2020 al 2024, vengono stanziati per i contratti destinati alle specializzazioni in medicina: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.

Confermate le misure relative alle ricette e ai piani terapeutici

Inoltre, non ci sono sostanziali modifiche alle norme del Dl relative alle ricette, che vale la pena ricapitolare: l'articolo 11 proroga di 30 giorni la validità delle ricette limitative ripetibile e non ripetibile dei farmaci classificati in fascia A. Si sale dal mese ai due mesi di durata, per un massimo di due confezioni fruibili. Inoltre, per i pazienti già in trattamento con questi medicinali con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli esistenti per le patologie croniche e per le malattie rare. L'articolo 16 ammette l'uso off label di un farmaco prodotto industrialmente ove non ne siano alterate le caratteristiche. L'articolo 17 estende la definizione di Fascicolo sanitario elettronico a tutti i documenti digitali sanitari e socio-sanitari, riferiti alle prestazioni sia a carico del Ssn che fuori del Ssn. Possono dunque trattare i dati sensibili del cittadino tutti gli esercenti le professioni sanitarie che lo prendono in cura e si elimina il consenso all'alimentazione del fascicolo. Infine, l'articolo 134 taglia l'aliquota Iva - zero quest'anno e 5% dal 2021 - per le cessioni di beni atti a contenere e gestire l'emergenza Covid-19 non solo Dpi e mascherine ma anche diagnostici, provette sterili etc.

TAG: FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, DISTRIBUZIONE PER CONTO, DISTRIBUZIONE DIRETTA

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