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27 Gennaio 2021

Scontrino elettronico, al via il nuovo regime sanzionatorio. Focus sulle novità fiscali


Dagli sgravi fiscali agli incentivi tante sono le novità che derivano dalla legge Bilancio 2021. Il punto con lo specialista

Dagli sgravi fiscali agli incentivi tante sono le novità che derivano dalla legge Bilancio 2021 e se alcune hanno riguardato l'ambito della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che dal primo gennaio ha visto entrare a regime il nuovo sistema sanzionatorio, altre hanno interessato anche le agevolazioni previste per l'acquisto di beni strumentali per la farmacia. Vale la pena ripercorrere alcuni aspetti.

E-scontrino, al via il nuovo regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che è ormai a regime per tutti gli esercenti indipendentemente dal fatturato, va rilevato che il sistema sanzionatorio è stato modificato anche per adeguarsi al nuovo scenario. «Il primo punto» ha spiegato Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, «riguarda l'abrogazione del rimando al regime sanzionatorio previsto per le violazioni in ambito di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale (cfr. comma 6 dell'art. 2 del DLgs. 127/2015) e l'introduzione quindi di una sanzione "ad hoc". Questa è pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso» e riguarda le violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione o nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Tale sanzione, come ricapitolato anche di recente da una circolare Fofi, prevede un minimo di 500 euro e si applica un'unica volta a fronte di violazioni inerenti le due fasi della certificazione, la memorizzazione e la trasmissione. In ogni caso, continua De Carli, «Viene mitigato il regime sanzionatorio per il caso di violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta. In particolare, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, e non quindi per operazione, sebbene senza cumulo giuridico in caso di reiterazione della violazione». La sanzione, a ogni modo, si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti, nel caso in cui non si provveda ad annotare il corrispettivo nel registro di emergenza. In ogni caso, anche laddove sia stato correttamente compilato il registro di emergenza, la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione, così come la mancata verifica periodica dei registratori telematici, è passibile di sanzione amministrativa (da 250 a 2000 euro). Sanzionata anche la condotta di chi non si è dotato del registratore telematico, a meno che non gestisca i corrispettivi telematici con procedure alternative. Un ultimo aspetto, continua De Carli, è che «viene espressamente previsto che in ipotesi di reiterata violazione sostanziale (si dovrebbe trattare, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni), può esserci la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali».

Le novità sul credito d'imposta per acquisto di beni strumentali

Altre novità della Legge Bilancio riguardano i bonus e incentivi e tra questi ci sono i crediti di imposta per i beni strumentali. In particolare, spiega ancora De Carli in una circolare, «sono stati introdotti ulteriori crediti d'imposta, maggiormente agevolativi, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia ed effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 oppure fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il la fine dell'anno prima sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione». In generale, «tra i beneficiari dei nuovi crediti d' imposta rientrano le farmacie in qualsiasi forma giuridica: tuttavia la spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori».
A ogni modo «sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli (di cui all'art. 164, comma 1, Tuir);
- beni materiali strumentali per i quali il Dm 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (casistica di fatto non presente nel settore);
- fabbricati e costruzioni.
Gli investimenti «devono riguardare beni materiali e immateriali "generici" (ex beni ("superammortizzabili"), beni materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A (ex "iperammortizzabili") e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 - (beni accessori a quelli "iperammortizzabili"). Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 ma la sua gestione potrebbe comportare alti costi amministrativi di cui al momento non si conosce la consistenza, pur essendo già passato oltre un anno dall' introduzione di tale criterio. Fermo restando che implicherà la compilazione dei modelli F24 e la loro trasposizione contabile e dichiarativa, si ritiene che il beneficio reale della nuova normativa si limiti ai casi di acquisti di beni di una certa consistenza».

Francesca Giani

TAG: FARMACIA, FARMACIE, LEGGE DI BILANCIO, SCONTRINO ELETTRONICO

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