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13 Ottobre 2021

Green Pass, obbligo in luoghi di lavoro. Nuove regole e ricadute operative per farmacie e parafarmacie


Con l'obbligo del Green pass sul lavoro entrano in vigore nuove regole valide anche per farmacie e parafarmacie: verifiche, gestione dei turni, gestione di personale esente dal vaccino, sanzioni e controlli

Mancano due giorni all'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sul lavoro e, proprio in vista della deadline, in questo ultimo periodo si sono susseguiti una serie di interventi normativi e linee guida per dettagliare che cosa cambia per datori e dipendenti e per affrontare le diverse casistiche. Vale la pena fare un punto delle ultime novità che più toccano farmacie e parafarmacie.

Le verifiche da parte del datore di lavoro: i nuovi adempimenti

Un primo importante aspetto riguarda le verifiche che il datore di lavoro è chiamato a compiere. Come ricordato dalle Faq messe a disposizione del Governo, "i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso". Con il Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, viene poi indicato che "per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come per esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all'erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro". A tale proposito, con il decreto dell'8 ottobre 2021, "in presenza di una richiesta del datore di lavoro, il personale che ritiene di non essere in possesso del Green pass a partire dal 15 ottobre, deve comunicarlo al datore di lavoro con un preavviso idoneo a soddisfare l'efficace programmazione del lavoro. In questo caso - o anche per chi non esibisca un Green pass valido al momento dei controlli all'accesso -, non è possibile entrare nel luogo di lavoro e si viene considerati assenti ingiustificati. Per quanto riguarda i lavoratori che hanno il Green pass, non devono comunicarlo preventivamente, ma saranno sottoposti al controllo".

Tessera sanitaria e privacy, ecco cosa cambia

Sempre in merito alle verifiche, nelle anticipazioni del Dpcm di ieri, viene poi specificato che il sistema Tessera sanitaria "acquisisce tramite modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma" del Green Pass, "i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività", incluse quelle di lavoro, per le quali è previsto l'obbligo della certificazione. Va detto che nel rispetto della Privacy è previsto un esplicito divieto di "conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli". Come messo in luce sul sito del Governo, oltre all'app verifica VerificaC19, "saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni". In particolare, tali verifiche potranno avvenire attraverso "l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura".

Gestione degli esenti dalla vaccinazione anti-Covid-19

Infine per quanto riguarda "i soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente il "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. I controlli a ogni modo devono essere effettuati anche ad autonomi, a esterni e a chiunque svolga a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda. Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. Mentre, come detto, per quanto riguarda i lavoratori, questi "sono considerati assenti ingiustificati, senza comunque conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso". Tale misura permane "fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre". Inoltre, per chi accede ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde è applicata una sanzione amministrativa dai 600 a 1500 euro.

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACIA, FARMACIE, GREEN PASS

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