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21 Luglio 2022

Concorso farmacie, Tar Campania: preclusione decennale non si applica con cessione di quote capitale


Un'ordinanza del Tar Campania sospende parzialmente la graduatoria del concorso per nuove farmacie: la preclusione decennale non si applica a chi cede quote di capitale


Per l'applicabilità della preclusione decennale dalla partecipazione ai concorsi (Legge n.475/1968), la cessione di una quota di una società titolare di farmacia non è equiparabile alla cessione di una farmacia. E a sua volta la cessione della quota di una società di persone (Snc o Sas) non è equiparabile alla cessione della quota di una società di capitali, Srl o Spa. Lo afferma il Tar Campania nell'Ordinanza (N.01378/2022) sull'istanza di sospensione della graduatoria del concorso per l'apertura di nuove farmacie, intervenendo sul ricorso fatto per contestare alcune candidature.

Graduatoria concorso sospesa: riesame posizione candidati

Il Tar, fanno notare i legali dello Studio Bacigalupo-Lucidi che hanno analizzato l'Ordinanza in una Sediva news, ha richiamato la posizione espressa dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (N.2763/2022) secondo cui con la cessione di quote rimane inalterata la titolarità della farmacia mentre. Con la norma citata, sostiene il CdS, il legislatore del 1968 ha voluto "evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile".
Tornando quindi, al ricorso, il Tar campano ha definito un distinguo, commentano i legati, tra candidati: "Chi di loro risulta aver ceduto la quota di una società di capitali non è incappato nella preclusione decennale e può quindi restare in graduatoria, ben diversamente da chi ha invece ceduto la quota di una società di persone".

Gli avvocati fanno notare che il "discorso del Tar è di carattere generale", quindi non rivolto solo ai concorrenti campani oggetto del ricorso, "ma parla urbi et orbi rivolgendosi a qualunque concorrente abbia ceduto medio tempore la quota di una società titolare di farmacia, non importa se si tratti di una farmacia acquisita per la via negoziale o a seguito di una procedura concorsuale, ordinaria o straordinaria". E aggiungono, "potrebbero essere parecchi i farmacisti a trovarsi nei guai per le conseguenze che - seguendo la linea del Tar - si troverebbero a dover sopportare ove incautamente avessero ceduto, a titolo oneroso o gratuito, la quota di una qualunque società di persone titolare di farmacia".

A loro avviso l'ordinanza, che "sospende in parte qua i provvedimenti impugnati, onerando l'Amministrazione al riesame secondo i criteri indicati delle singole posizioni dei candidati in graduatoria", potrebbe venire riformata da un parere del CdS e comunque il ricorso dovrebbe essere deciso "direttamente nel merito - come conclude il provvedimento del Tar - già nell'udienza del 12/12/2022"

TAG: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR, CESSIONE DELLA FARMACIA, QUOTE SOCIETARIE DELLE FARMACIE

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