Dl concorrenza: Ok dalla Camera. Le novità su grossisti, rilascio Aic e farmaci generici
Con 345 voti a favore e 41 contrari la Camera ha approvato il decreto-legge sulla concorrenza che ora va in Senato per l'approvazione
Con 345 voti a favore e 41 contrari la Camera ha approvato il decreto-legge sulla concorrenza che ora va in Senato per l'approvazione. L'accelerazione all'iter di approvazione è funzionale all'accesso ai fondi del Pnrr sempre se i decreti attuativi arrivano entro il 2022. Il testo approvato, senza emendamenti e con lo stralcio della misura su taxi e noleggio del conducente, include norme di interesse per il settore, sanitario e farmaceutico.
Farmaci: grossisti, rilascio Aic e generici
Per quanto riguarda i farmaci e la distribuzione l'articolo 17 prevede che i grossisti detengano almeno un assortimento dei medicinali autorizzati tale da rispondere alle esigenze del territorio geografico cui l'autorizzazione è riferita; sono inclusi omeopatici e generici oltre che farmaci distribuibili senza finalità di lucro previa autorizzazione ad hoc della regione. I farmaci equivalenti, secondo l'articolo 18, potrebbero esser rimborsati già da prima della data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. L'articolo 19 prevede che in caso di mancata presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a carico Ssn, l'Aifa solleciti il produttore a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, Aifa dà informativa dei fatti nel sito internet istituzionale ed allinea il prezzo al più basso del prodotto corrispondente.
Accreditamento delle strutture private e adempimenti
L'articolo 16 rivede i criteri di accreditamento delle strutture private con il Servizio sanitario e abolisce l'accreditamento provvisorio previsto in passato per le nuove domande. I privati da accreditare sono individuati con procedure "trasparenti, eque e non discriminatorie": le Regioni pubblicano un avviso con criteri oggettivi di selezione, che valorizzino in primis la qualitàÌ delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione degli enti da accreditare dev'essere periodica, e deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale. Tutte le strutture private sono tenute ad alimentare il fascicolo sanitario, non farlo è grave inadempimento anche ai fini della convenzione con il Ssn. I fondi integrativi invieranno periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e tipologie dei propri iscritti, ai beneficiari delle prestazioni ed a volumi e tipologie di prestazioni erogate, distinte tra sanitarie, sociosanitarie, sociali ed altre tipologie. Tra le prestazioni coperte, accanto a quelle erogate da strutture non accreditate, alle cure termali e odontoiatriche extra Ssn, rientrano ora esplicitamente prevenzione primaria e secondaria, long term care e prestazioni sociali, ove già non siano a carico pubblico.
Revisione del sistema di produzione degli emoderivati
All'articolo 20 è prevista la revisione del sistema di produzione degli emoderivati da plasma italiano con programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza. Con legge 219/2015 l'Italia ha vietato di usare prodotti da vendita di sangue. Per l'Unione Europea i requisiti erano troppo stringenti. Ora il nostro paese può mantenere l'obbligo di donare il plasma anziché venderlo, ma va messo a disposizione di tutte le imprese, sia italiane, sia straniere di paesi dove la vendita di sangue è consentita. Gli emoderivati prodotti in Italia restano destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Di tutti i passaggi del plasma va tenuta documentazione segnalando la regione di provenienza.
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A cura di Redazione Farmacista33
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