Ccnl farmacie e sanità integrativa: passaggi operativi e prestazioni incluse. Le nuove indicazioni per dipendenti e titolari
Il Ccnl dei dipendenti di farmacie private ha previsto, per la prima volta nel settore, l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa. Ecco un punto su come funziona
Il Ccnl dei dipendenti di farmacie private, stipulato l'anno scorso, ha previsto, per la prima volta nel settore, l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa, che ha trovato nel corso degli ultimi mesi applicazione operativa. Ecco un punto su come funziona l'Istituto, quali sono le prestazioni ricomprese e quali i passaggi per dipendenti e datori per poterne fruire.
Assistenza sanitaria integrativa: funzionamento e beneficiari
L'Assistenza sanitaria integrativa è stata prevista dal rinnovo contrattuale e introdotta a decorrere dal novembre dell'anno scorso. Si tratta di un istituto che viene finanziato tramite un contributo, non computabile nel Tfr, a carico del datore di lavoro e pari a 13 euro per dodici mensilità. Tale quota è da considerarsi parte integrante del trattamento economico in quanto il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale e assume valenza normativa. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è comunque irrinunciabile. A essere interessati sono i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. Tra le tipologie contrattuali è ricompreso anche il contratto di apprendistato.
Le indicazioni per la fruizione e le prestazioni
Per dare operatività alla previsione, le parti sociali, organizzazioni sindacali di categoria e Federfarma, hanno costituito, a luglio, il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria Fasifar, garantendo intanto l'erogazione delle relative prestazioni assistenziali tramite Unisalute e il Fondo "Reciproca SMS". Di recente, sono state rese disponibili le informazioni e le indicazioni per poterne fruire. Nel dettaglio, per quanto riguarda i lavoratori, la copertura prevede una distinzione tra il Piano sanitario per i dipendenti farmacisti iscritti ad Enpaf-Emapi e il Piano sanitario per i dipendenti non farmacisti. Le prestazioni sanitarie possono essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto, e in modalità diretta, nelle strutture sanitarie convenzionate. Tra le prestazioni, sono ricomprese quelle in Area ricovero, prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, pacchetto maternità, e così via.
Quota e termine per mettersi in regola
Per quanto riguarda le farmacie, viene ricordato si tratta di una quota "semestrale, che dovrà essere versata per singolo dipendente assunto e che risulti effettivamente in forza alla data del 30 novembre 2021 - in riferimento al primo semestre - e al 31 maggio 2022 per il secondo semestre. Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato in base all'effettiva data di assunzione a tempo indeterminato". Il termine entro il quale devono essere effettuati i pagamenti da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori previsti è stato prorogato al 30 settembre. A ogni modo, "per le farmacie sarà necessario regolarizzare anche il pregresso, per il periodo compreso tra il primo novembre 2021 e il 30 giugno 2022 e attivare il rinnovo per il secondo semestre 2022, con una copertura sanitaria che ha quindi decorrenza dal primo luglio. È necessario comunque provvedere a comunicare i dati dei lavoratori. Secondo il contratto, "il datore che ometta il versamento dei contributi è tenuto a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito".
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A cura di Redazione Farmacista33
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