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01 Dicembre 2022

Busta paga: innalzamento soglia benefit esentasse. Le perplessità sulla misura


Di recente è stata innalzata a 3mila euro la soglia dei fringe benefit aziendali, e da poco entrata in vigore, riguarda tutte le imprese private, ma su funzionamento e deadline ci sono delle perplessità


Il sostegno ai redditi, in particolare dei dipendenti, e il contrasto al caro bollette e caro energia sono tra gli obiettivi che il Governo sta perseguendo. Diverse misure sono in discussione nella Manovra, ma, di recente, si è registrato l'innalzamento a 3mila euro della soglia dei fringe benefit aziendali, entrata in vigore da poco. Il provvedimento riguarda tutte le imprese private, ma sul suo funzionamento e sulle deadline sono state avanzate più di una perplessità.

Misure su benefit aziendali: restano perplessità

L'ampliamento della soglia dei fringe benefit da 600 a 3 mila euro, contenuta nel decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022, Gazzetta Ufficiale il 18 novembre) è entrata in vigore da nemmeno due settimane ma non mancano le perplessità. Un primo intervento relativo ai fringe benefit era arrivato con il Decreto Aiuti bis, che ha sancito un primo ampliamento, per il 2022, della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit per i lavoratori, passata da 258,27 euro a 600 euro. La novità del provvedimento è stata poi l'inclusione delle somme per il pagamento delle utenze domestiche - acqua, gas, luce - sostenute dai dipendenti, che vanno quindi ad affiancarsi a quei beni e servizi tipicamente inclusi. Il beneficio è quindi valido dal 10 agosto ed è cumulabile con il bonus benzina (200 euro). La possibilità di erogare benefit detassati vale per qualsiasi datore di lavoro privato e si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, in maniera indipendente dal reddito. Trattandosi di un'iniziativa di welfare la decisione spetta all'azienda. Le modalità con le quali possono essere erogate sono di fatto due: "il rimborso delle spese già sostenute dal lavoratore dipendente, con la necessità di fornire le fatture, oppure il pagamento diretto da parte dell'azienda delle successive bollette di acqua, luce e gas".

Deadline e scadenze troppo ravvicinate. I rilievi delle imprese

Un primo rilievo mosso dalle imprese, tuttavia, riguarda la tempistica stretta. In mancanza di ulteriori interventi, il riferimento è quanto previsto nel decreto Aiuti bis secondo cui rientrano nella soglia esentasse le somme erogate entro il 12 gennaio 2023 e nel caso delle utenze domestiche solo per consumi effettuati nel 2022. Una deadline che appare sin troppo ravvicinata. Un altro punto che emerge da un approfondimento del Corriere di ieri è l'impatto della misura, in relazione al fatto che "sembra possano essere poche le imprese che aderiranno". La maggior parte delle aziende, "in modo particolare quelle più grandi, che anche più spesso rivolgono questo tipo di supplementi ai propri dipendenti, a un mese dalla fine dell'anno ha già chiuso il bilancio per il 2022. Le spese per i 12 mesi sono già state pianificate in ogni dettaglio, a maggior ragione considerando che nel periodo le imprese hanno dovuto affrontare numerosi imprevisti, tra il rialzo dei prezzi dell'energia" e l'inflazione. Per altro, proprio "una parte consistente dei lavoratori non è tra i potenziali beneficiari: ad esempio, pensionati, dipendenti pubblici, partite Iva e impiegati nelle piccole imprese, che non hanno le risorse per fornire un welfare aziendale. Mentre tra i dipendenti privati che invece potrebbero beneficiarne, c'è anche chi potrebbe aver già esaurito o consumato buona parte del proprio credito di welfare, considerato l'aumento delle spese per quest'anno".

Le modalità di erogazione e le indicazioni sulle bollette

A ogni modo, per quanto riguarda la definizione delle modalità di erogazione, le indicazioni sono contenute nella circolare 35 dell'Agenzia delle entrate pubblicata a inizio novembre. Rientrano in questo ambito, le utenze relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla loro residenza o domicilio; le utenze per uso domestico intestate al condominio - ad esempio quelle idriche o di riscaldamento - e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell'immobile (locatore), sia prevista nel contratto di locazione una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. A tal proposito, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari (indicati nell'art. 12 del TUIR), nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Le Entrate, inoltre, precisano che se il valore dei beni e servizi prestati, in sede di conguaglio, ecceda il limite, il datore di lavoro assoggetterà a tassazione tutto l'importo corrisposto".

Francesca Giani

TAG: GOVERNO, MANOVRA FINANZIARIA, BUSTA PAGA

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