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26 Gennaio 2023

Ccnl e sanità integrativa: obblighi e conseguenze per mancato rispetto per dipendenti e titolari


Sull'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa restano alcuni dubbi: ecco che cosa si prevede e quali sono gli obblighi e i diritti per datori di lavoro e dipendenti


È passato oltre un anno dal rinnovo del Ccnl dei dipendenti di farmacie private, e tra gli aspetti sanciti, per la prima volta nel settore, è stata prevista l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa, che ha trovato nel corso dell'anno scorso, man mano, una applicazione operativa. Sull'istituto, restano alcuni dubbi: ecco che cosa si prevede e quali sono gli obblighi e i diritti per datori di lavoro e dipendenti.

Sanità integrativa per dipendenti di farmacia privata: cosa si prevede

Il Ccnl dei dipendenti di farmacie private, stipulato a settembre 2021, "ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale" ha previsto l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa. A seguito di tale novità, come si legge nel CCNL, "i contributi" legati all'assistenza sanitaria integrativa "sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Tale contributo è infatti sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale e assume valenza normativa". Nella "determinazione della parte normativa economica del contratto si è cioè tenuto conto dell'incidenza di tali contributi". Il "diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è comunque irrinunciabile".
Nel dettaglio, si prevede che "a decorrere dal 1° novembre 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa, è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile con il TFR, a carico del datore di lavoro". La definizione delle modalità di versamento dei contributi e di erogazione sono state demandate a un ulteriore Accordo tra le parti, che è stato approvato a inizio luglio e che ha determinato l'avvio dell'istituto.

Obblighi e conseguenze per il mancato rispetto

Ma su alcuni aspetti sono stati registrati dubbi da parte dei farmacisti in particolare su quali siano le conseguenze in caso di mancato rispetto. A tornare di recente sul tema è un approfondimento dello Studio Bacigalupo-Lucidi pubblicato su Sedivanews che risponde al quesito sollevato da un titolare di farmacia sull'obbligatorietà o meno dell'istituto. "Il nuovo CCNL" si legge nell'intervento prevede che "il datore che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie. Pur non essendo formalmente formulato l'obbligo" ci sono pochi dubbi sulla necessità di "aderire alla convenzione anche - tutto sommato - per la migliore regolarità aziendale", dato che "l'azienda deve impegnarsi al rispetto del proprio CCNL e questa è una testuale disposizione".
C'è poi "l'aspetto del rischio di rivalsa del lavoratore per il danno da lui subito o invocato nel caso di mancata adesione della farmacia alla convenzione".

Operatività, prestazioni e quota da versare: le indicazioni

Ma che cosa si prevede nel concreto? Per dare operatività alla previsione contrattuale, le parti sociali, organizzazioni sindacali di categoria e Federfarma, hanno siglato, a luglio, alcuni accordi di costituzione della bilateralità settoriale prevista dal nuovo Ccnl e costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria Fasifar, garantendo intanto l'erogazione delle relative prestazioni assistenziali tramite Unisalute e il Fondo "Reciproca SMS". Va ricordato che a essere "interessati dall'assistenza sanitaria sono i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale". La copertura in particolare "prevede una distinzione tra il Piano sanitario per i dipendenti farmacisti iscritti ad Enpaf-Emapi e il Piano sanitario per i dipendenti non farmacisti". Le "prestazioni sanitarie possono essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto, e in modalità diretta, nelle strutture sanitarie convenzionate".
Tra le prestazioni, sono ricomprese quelle in Area ricovero, prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, pacchetto maternità, e così via". Per quanto riguarda le farmacie, in una circolare di fine anno è stato ricordato che la quota è semestrale e va versata per singolo dipendente assunto. Entro metà gennaio di norma viene versato il contributo per il rinnovo della copertura per il primo semestre 2023.

Francesca Giani

TAG: ASSISTENZA SANITARIA, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL), ASSISTENZA INTEGRATIVA

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