Ricetta elettronica, investimenti, stralcio dei debiti: le novità in vigore con il Milleproroghe
Ecco le misure di interesse per le farmacie contenute nel Milleproroghe che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è diventato legge. Ricetta elettronica, scontrini, stralcio debiti
Dall'utilizzo degli strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica alla trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, dalla proroga dei termini per il completamento degli investimenti ordinari e relativi a Industria 4.0 sino allo stralcio dei debiti fino a mille euro. Sono molte le misure di interesse per le farmacie contenute nel Milleproroghe che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è diventato legge.
Milleproroghe, dalla ricetta elettronica alla tessera sanitaria: le novità per le farmacie
Tra le misure più attese dalla categoria contenute nel Milleproroghe (l. 24/2/2023 n. 14 - G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023), oltre al posticipo della scadenza inerente l'obbligo Ecm (si veda Farmacista33 di ieri) c'è quella relativa alla ricetta elettronica, anche se, al termine dell'iter di conversione, non ha trovato posto la proposta che mirava a stabilizzarne l'impianto. A ogni modo risultano "prorogate sino al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, e le stesse sono estese anche all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica" fa il punto una recente circolare di Federfarma. Nel testo in Gazzetta ha trovato poi conferma "l'estensione al periodo d'imposta 2023 del divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio (SdI) - già in vigore negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 - per i soggetti, tra cui le farmacie, tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori continueranno anche nel 2023 a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche". Sempre ai fini della dichiarazione precompitalta, per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, c'è un nuovo rinvio al primo gennaio 2024". Come già era stato anticipato, per quanto riguarda il Payback relativo ai dispositivi medici, il pagamento dei 2,2 miliardi di quello 2015-2018 da parte delle aziende di dispositivi medici continuerà ad essere prorogato al prossimo 30 aprile 2023, così come era stabilito dal decreto legge 4/2023. Quanto al Patto per la salute 2019-2021, viene prorogato fino all'adozione di nuovo documento di programmazione. "Gli obiettivi dovranno essere coordinati con le disposizioni previste dal riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità in coerenza con la domanda storica".
Ancora possibile completare gli investimenti in beni tradizionali e 4.0
Novità ci sono anche in ambito di imprese e investimenti: come ricordato da un recente approfondimento di Sedivanews, sono stati prorogati "dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 i termini per il completamento degli investimenti in beni materiali, immateriali tradizionali e 4.0: una opportunità che anche le farmacie dovrebbero prendere in considerazione". In particolare, viene evidenziato, "per le spese sui beni ordinari - materiali e immateriali -, cioè quelli che non sono funzionali alla trasformazione tecnologica/digitale riconducibile al modello "Industria 4.0", è previsto un credito d'imposta pari al 6% del costo dei cespiti: per quelli materiali, c'è un limite di costo ammissibile che è pari 2.000.000 di Euro, con un tetto che scende a 1.000.000 di Euro per quelli immateriali. Per le spese relative ai beni 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 - quelli per cui sia stato pagato al venditore un acconto pari almeno al 20% del costo del bene -, il credito d'imposta ammonterà al 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di Euro; al 20% per la quota superiore a 2.500.000, fino ad un massimo di 10.000.000 di Euro; al 10% per la quota di investimenti superiore a 10.000.000 e fino ad un massimo di 20.000.000 di Euro.
Stralcio dei debiti fino a 1000 euro: ecco come funziona
Infine, da Federfarma viene sottolineata un'altra novità: "in fase di conversione del decreto sono state modificate alcune delle disposizioni di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023". Tra i diversi aspetti, gli interventi riguardano anche lo stralcio dei debiti fino a mille euro: "l'operatività dell'annullamento automatico eÌ rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, eÌ prorogata fino a tale data anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa. EÌ spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l'agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l'elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l'eliminazione dalle scritture patrimoniali. Rilevanti novità riguardano, poi, gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali - sostanzialmente, gli enti locali e territoriali, cioè Comuni, Province, Regioni e CittaÌ metropolitane, nonché gli enti di previdenza privati, come le Casse dei liberi professionisti -, per i quali la norma originaria aveva dettato regole differenti: lo stralcio operava soltanto per le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, sia per ritardata iscrizione a ruolo sia di mora, ma, in ogni caso, gli enti interessati, con delibera da pubblicare entro il 31 gennaio, avrebbero potuto decidere di non applicare affatto la disciplina dello stralcio, evitando in tal modo l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Tale termine eÌ ora differito al 31 marzo 2023; inoltre, eÌ stata concessa la facoltà - di segno opposto - di aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali, sempre con provvedimento da adottare entro il 31 marzo. In pratica, gli enti non statali hanno tre chance a disposizione, potendo: senza alcuna delibera, applicare l'annullamento parziale stabilito dalla norma originaria ovvero, con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2023, disapplicare del tutto la disciplina dello stralcio o, viceversa, applicarla integralmente, alla stessa maniera degli enti statali. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti "stralciabili" eÌ sospesa fino al 30 aprile 2023 e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali".
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A cura di Redazione Farmacista33
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