Sostanze stupefacenti, decreti ministeriali aggiornano le tabelle
Aggiornate, con tre decreti ministeriali, le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope che entreranno in vigore il 29 gennaio: le sostanze aggiunte e le specifiche indicate
Con tre decreti ministeriali del 23 dicembre 2019, che entreranno in vigore il 29 gennaio 2020, sono state aggiornate le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Testo unico stupefacenti, in particolare la I e la IV a cui sono state aggiunte alcune sostanze. A fare il punto sulle novità, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14.01.2020, è una circolare della Federfarma che segnala le sostanze aggiunte dai Dm e le specifiche indicate dal Ministero della Salute.
Le modifiche alle tabelle
In particolare, i decreti sono un "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni" e introducono, rispettivamente, le seguenti modifiche: - Inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil. (20A00205): il presente Dm inserisce nella tabella I le sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil; non risultano medicinali in commercio.
- Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza Tiletamina. (20A00206)". Il presente Dm inserisce nella tabella I e nella tabella dei medicinali, sezione A, la sostanza Tiletamina; la sostanza è presente, in associazione con Zolazepam, nel medicinale veterinario Zoletil nelle seguenti confezioni: 10/10 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580013 50/50 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile Aic n. 101580025. A proposito di tale medicinale, il Ministero della Salute, con nota del 17/1/2020, allegata, ha invitato, nelle more della variazione dell'Aic, ad applicare, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29/1/2020), le disposizioni in materia di prescrizione, detenzione, vendita e registrazione, previste dal Tu stupefacenti.
- Inserimento nella tabella I e nella tabella Iv di nuove sostanze psicoattive. (20A00207)": il presente Dm inserisce, rispettivamente, nelle tabelle I e IV nuove sostanze psicoattive, elencate nell'art. 1 del Dm stesso, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla loro diffusione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa; non risultano medicinali in commercio.
Le tabelle del Testo unico
La circolare ricorda che le tabelle del DPR 309/90 (TU stupefacenti) sono cinque: - le tabelle I, II, III e IV, nelle quali sono indicate le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza; - la tabella dei medicinali, suddivisa a sua volta in 5 sezioni (A,B,C,D,E), nella quale sono indicate le sostanze che hanno attività farmacologica, usate nelle terapie. Si ricorda, inoltre, che l'Allegato III-bis del DPR 309/90 contiene i medicinali utilizzati nelle terapie del dolore, che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate, contrassegnati nelle tabelle da doppio asterisco.
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A cura di Redazione Farmacista33
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