sicurezza
07 Aprile 2026Dal 7 aprile 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni della legge annuale sulle Pmi che prevedono l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi del lavoro agile

Da oggi entrano in vigore nuove regole sullo smart working che rendono pienamente sanzionabile l’obbligo di consegnare ai lavoratori l’informativa scritta sui rischi legati al lavoro agile. La novità che riguarda tutte le imprese, comprese le farmacie, dove tuttavia il lavoro da remoto resta applicabile solo a specifiche attività organizzative e amministrative. La misura è contenuta nella legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34/2026), che interviene su un obbligo già previsto dalla legge 81 del 2017, rafforzandone l’applicazione attraverso un sistema di sanzioni penali e amministrative in caso di mancata informazione ai lavoratori e ai rappresentanti per la sicurezza.
La nuova normativa non introduce limiti ulteriori al lavoro da remoto né modifica la definizione di lavoro agile, che resta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basata su accordo tra le parti e su una prestazione svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
Il cambiamento riguarda soprattutto la gestione della sicurezza: l’informativa sui rischi diventa un passaggio centrale e verificabile. Nel lavoro agile, infatti, il controllo diretto del datore di lavoro sull’ambiente operativo è limitato, e cresce di conseguenza il ruolo dell’informazione e della responsabilizzazione del lavoratore.
Dal 7 aprile, la mancata consegna dell’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile può comportare conseguenze rilevanti per i datori di lavoro. Le sanzioni previste includono l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Le indicazioni operative diffuse in questi giorni sottolineano che il punto centrale non è l’introduzione di nuovi obblighi, ma la piena applicazione di quelli già esistenti.
Per essere in regola, le aziende devono predisporre e aggiornare ogni anno l’informativa, consegnarla sia ai lavoratori sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e garantire la tracciabilità della consegna e della formazione sui rischi.
Il documento deve includere una valutazione chiara dei principali rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali.
Tra gli aspetti generalmente richiesti rientrano le condizioni dell’ambiente domestico o remoto, la sicurezza elettrica, la prevenzione di cadute o incidenti domestici, l’affaticamento visivo da schermi, i problemi posturali, lo stress e il sovraccarico cognitivo, l’uso corretto dei dispositivi tecnologici e il rispetto del diritto alla disconnessione. Una volta adempiuto all’obbligo informativo, il datore di lavoro non ha l’onere di controllare o mettere a norma l’abitazione del dipendente, ma resta responsabile della sicurezza degli strumenti tecnologici forniti per l’attività lavorativa.
Nel settore farmaceutico, lo smart working trova un’applicazione circoscritta, poiché la maggior parte delle attività professionali svolte in farmacia e parafarmacia richiede la presenza fisica in sede per garantire la dispensazione del farmaco, la consulenza al cittadino e l’erogazione dei servizi sanitari. Il lavoro agile può invece riguardare alcune funzioni non direttamente legate al contatto con il pubblico, come le attività amministrative e di back office, la gestione documentale e dei rapporti con enti e fornitori, il coordinamento di progetti o gruppi di lavoro e le attività formative o organizzative.
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/03/23/68/sg/pdf
photo credits: Freepik
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A cura di Redazione Farmacista33

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