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24 Gennaio 2020

Criminalità e reati farmaceutici: applicare la Convenzione europea


Farmaci rubati e venduti illegalmente, reti di criminalità organizzata, manipolazione di medicinali autentici. Per i reati farmaceutici procedimenti giudiziari frammentati e sanzioni insufficienti, serve applicare la Convenzione europea Medicrime

La Convezione del Consiglio d'Europa potrebbe migliorare la lotta contro la criminalità farmaceutica, dato che gli attuali approcci legislativi in relazione alla protezione dei pazienti contro i farmaci falsi in Europa sono carenti. È quanto riporta uno studio - pubblicato con il sostegno dell'Edqm (European directorate for the quality of medicines & healtcare) - di Domenico Di Giorgio, direttore dell'Area ispezioni e certificazioni dell'Aifa, e Diana Russo, procuratore di Napoli. Gli autori si sono focalizzati sul caso reale dell'operazione Vulcano del 2014, riguardante la vendita di farmaci rubati anticancro da ospedali italiani e reintrodotti nelle catene di distribuzione per la vendita attraverso l'Europa. Sulla base di un sondaggio condotto tra autorità regolatorie e pubblici ministeri in alcuni Paesi (Armenia, Belgio, Germania, Italia, Serbia e Regno Unito), i risultati dello studio hanno sottolineato l'inadeguatezza della legislazione esistente in materia di reati farmaceutici - quali carenze nei sistemi di tracciabilità, frammentazione dei procedimenti giudiziari e opzioni insufficienti per sanzioni accessorie -alla luce delle loro gravi potenziali ripercussioni sulla salute pubblica. Lo studio, in particolare, mostra come la corretta applicazione della Convenzione Medicrime avrebbe sostenuto il procedimento giudiziario e portato a sanzioni efficaci contro gli autori.

Cosa prevede la Convenzione Medicrime

La Convenzione Medicrime, varata dal Consiglio d'Europa nel 2011, tiene conto in modo specifico della natura diffusa del crimine farmaceutico e propone un sistema dedicato di norme e meccanismi legali di cooperazione nazionale e internazionale che può senza dubbio aiutare legislatori, enti regolatori e professionisti.
La necessità di attuare tale convenzione si è basata sul concetto che la falsificazione di prodotti medici e reati simili sono minacce gravi e globali per la salute pubblica, che comportano una completa disparità tra i rischi relativamente bassi sostenuti dagli autori e i grandi pericoli che questo comportamento illecito comporta per la salute dei singoli pazienti.
Nel caso specifico dell'operazione Vulcano, Di Giorgio e Russo evidenziano che le accuse penali applicabili sono rimaste per lo più generiche e non erano adatte alle implicazioni specifiche per la salute pubblica derivanti dalla falsificazione di medicinali. Dal furto di merci o dalla manipolazione di beni rubati all'associazione criminale - che attualmente in Italia può essere punita solo in base alle disposizioni per le associazioni mafiose - la maggior parte dei quadri normativi non prende in considerazione il fatto che reintrodurre medicinali rubati sui mercati rappresenta un rischio molto maggiore per i pazienti rispetto ai furti ordinari. Inoltre, i medicinali che non sono conservati correttamente o vengono manomessi possono privare i pazienti delle cure necessarie e influire negativamente sulla loro salute.
Allo stesso modo, le sanzioni per la fabbricazione di medicinali illegali o la manipolazione di medicinali autentici, sebbene previste dalla maggior parte dei codici penali, sono spesso subordinate alla prova di danni ai pazienti o considerate una violazione del marchio, contrariamente alle disposizioni della Convenzione Medicrime, che prevede addebiti grazie alla sua attenzione al potenziale rischio per i pazienti. Il concetto stesso di "possesso illegale di medicinali" non è affrontato dai sistemi legali della maggior parte dei Paesi coinvolti nell'indagine, che vietano solo il possesso di sostanze illegali come narcotici o droghe psicoattive. Inoltre, l'esportazione illegale di merci può essere multata solo nei paesi dell'Unione europea (Ue) in base alle disposizioni delle direttive dell'Unione che richiedono adeguate licenze per lo scambio di medicinali. Per questi motivi, le sanzioni hanno portato principalmente a semplici sospensioni delle licenze o sanzioni amministrative simili. Al contrario, si sottolinea nello studio, il quadro fornito dalla Convenzione Medicrime affronta in modo specifico la semplice detenzione di medicinali falsificati, nonché la falsificazione di documenti correlati, che è definita al di là della semplice frode come atto criminale specifico, con circostanze aggravanti nei casi in cui gli operatori sanitari abusino delle loro posizioni a supporto dei crimini farmaceutici.

Di Giorgio e Russo concludono che le sanzioni globali applicabili non costituivano un deterrente sufficientemente forte rispetto ai potenziali profitti derivanti dalla falsificazione di medicinali. Anche il coordinamento e l'informazione sono stati ritenuti dagli autori aspetti importanti che necessitano di miglioramento, a causa del coinvolgimento di molte autorità giudiziarie nelle indagini transfrontaliere e spesso anche all'interno dello stesso Paese. Lo studio, infine, sottolinea che la sensibilizzazione alla criminalità farmaceutica nel settore giudiziario aprirebbe la strada all'attuazione delle buone pratiche relative alla condivisione delle informazioni tra i pubblici ministeri.

Fonti

Medicrime vs Volcano
https://rm.coe.int/publication-medicrimevsvolcano-rev19/16809979bb

TAG: FARMACI, CONVENZIONE, UNIONE EUROPEA, FARMACI CONTRAFFATTI, FARMACI RUBATI, FARMACI FALSI, FARMACI ILLEGALI, CRIMINALITà ORGANIZZATA

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