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Formazione

30 Luglio 2026

Formazione farmacisti, le nuove regole Ecm per il triennio 2026-2028: ecco i vantaggi se vengono rispettate

Nel corso del 2026 la Commissione nazionale per la formazione continua con diverse delibere ha confermato e introdotto, anche accogliendo proposte della Fofi, misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo Ecm. Ecco un riepilogo delle principali regole e i vantaggi che si ottengono rispettandole.

di Redazione Farmacista33


Formazione farmacisti, le nuove regole Ecm per il triennio 2026-2028: ecco i vantaggi se vengono rispettate

Per il triennio formativo Ecm 2026-2028 sono entrate in vigore nuove regole, definite da alcune delibere della Commissione nazionale Ecm (Cnfc) che nel confermare l'obbligo formativo di 150 crediti, hanno introdotto misure di incentivazione a supporto dei farmacisti per favorire l'assolvimento dell'obbligo formativo Ecm. In una circolare la Fofi richiama tutte gli esoneri, le esenzioni e le riduzioni previste dalla normativa, alcune delle quali presentate dalla Federazione, e fa il punto sui credi necessari per essere in regola.

Riduzioni e bonus: obbligo formativo di 30 crediti rispettando le regole 

La Commissione ha confermato anzitutto le riduzioni legate ai crediti conseguiti nel triennio precedente (Delibera n. 1/2026). In particolare, è prevista una riduzione di 30 crediti per chi ha acquisito tra 121 e 150 crediti nel precedente triennio formativo e di 15 crediti per chi ha conseguito tra 80 e 120 crediti. Restano inoltre confermate le riduzioni già previste per il Dossier formativo individuale e di gruppo (Delibera n. 3/2025).

È confermata anche la riduzione prevista per la formazione in materia di "vaccini e strategie vaccinali" (Delibera n. 5/2024).
La Fofi ricorda inoltre che è previsto “l'attribuzione di un ulteriore bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica (max 10 crediti)”. Tra gli esempi riportati dalla Fofi rientra il corso abilitante alle vaccinazioni del Piano nazionale prevenzione vaccinale (Pnpv) in farmacia, disponibile dal 28 luglio 2026 sulla piattaforma Eduiss e organizzato dall'Istituto superiore di sanità e dalla Federazione in collaborazione con la Fondazione Cannavò.

Resta confermata anche la misura premiale introdotta con la Delibera n. 1/2025, che riconosce una riduzione di 20 crediti ai professionisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, oppure una riduzione di 15 crediti ai professionisti il cui obbligo formativo è iniziato nel triennio 2017-2019 e che risultavano certificabili nei trienni 2017-2019 e 2020-2022.

Secondo la Fofi, sommando tutte le riduzioni previste dalla normativa, “gli iscritti all'Albo, rispettando e conformandosi alle misure adottate dalla Cnfc, anche attraverso il percorso formativo offerto gratuitamente dalla Federazione, potranno beneficiare di una riduzione complessiva massima di 120 crediti che porterebbe l'obbligo formativo triennale complessivamente a soli 30 crediti Ecm, con una media di 10 crediti per anno".

Le principali novità introdotte per il triennio 2026-2028

Tra le novità previste dalla Delibera n. 1/2026 figura lo slittamento al 31 dicembre 2028 del termine per completare l'obbligo formativo relativo al triennio 2023-2025. Di conseguenza viene prorogata al 30 giugno 2029 la possibilità di spostare i relativi crediti direttamente attraverso il portale Co.Ge.A.P.S.
La Commissione ha inoltre introdotto nuove regole sui criteri di attribuzione dei crediti ai diversi ruoli coinvolti nella formazione, come docenti, tutor, responsabili scientifici e coordinatori (Delibera n. 4/2026).
Sono state aggiornate anche le disposizioni relative al responsabile scientifico degli eventi Ecm e alla disciplina sul conflitto di interessi per il farmacista titolare o operante in farmacia che ricopra tale ruolo (Delibera n. 5/2026).

Tra le altre novità figurano una disciplina specifica per la formazione dei professionisti operanti nelle Regioni e Province autonome che prevedono il bilinguismo (Delibera n. 6/2026), la possibilità di attribuire crediti ai professionisti collocati in quiescenza o pensione (Delibera n. 7/2026) e alcune modifiche ai criteri di assegnazione dei crediti alle attività formative accreditate, che tengono conto anche delle nuove tipologie di formazione (Delibera n. 10/2026). La circolare segnala, a titolo di esempio, che potranno beneficiare di maggiorazioni nel calcolo dei crediti i corsi realizzati con modalità didattiche innovative e maggiormente immersive.

Crediti compensativi per recuperare i debiti formativi

La Cnfc conferma anche il sistema dei "crediti compensativi", cioè i crediti formativi eccedenti rispetto all'obbligo individuale che possono essere utilizzati per colmare eventuali debiti formativi dei trienni precedenti (Delibera n. 1/2025).
La Fofi sottolinea che è "essenziale che i farmacisti non in regola con l'obbligo formativo pregresso acquisiscano quanti più crediti possibili entro il 31 dicembre 2028". Il Co.Ge.A.P.S. ha già reso disponibile nel portale una tabella riepilogativa della situazione formativa, mentre è ancora in fase di completamento la procedura informatica necessaria ad attivare la funzione di spostamento dei crediti.

Tematiche di interesse nazionale: conferme e nuove aree formative

La Delibera n. 2/2026 individua le tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028, confermandone alcune già presenti nel precedente triennio e introducendone di nuove. 
Oltre a "Vaccini e strategie vaccinali", la circolare richiama, tra le altre, le aree dedicate a "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN", "Donne e minori vittime di violenza", "Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario", "Sanità digitale", "Medicina di genere", "Formazione sull'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici" e "Antimicrobico-resistenza".

La Fofi ricorda inoltre che i corsi ECM che riportano una delle tematiche di interesse nazionale e uno dei relativi obiettivi formativi "beneficiano di una maggiorazione di 0,3 crediti all'ora".

Cancellazione e reiscrizione all'Albo: le regole sull'obbligo ECM

La circolare richiama infine le disposizioni contenute nella Delibera n. 5/2025, che disciplina l'obbligo formativo dei professionisti che si cancellano o si reiscrivono all'Albo nel corso dell'anno. La Commissione chiarisce che l'obbligo è strettamente collegato alla permanenza dell'iscrizione all'Albo e individua nel 30 giugno la data di riferimento
In caso di cancellazione, l'obbligo formativo per l'anno in corso viene meno soltanto se la delibera dell'Ordine è adottata entro tale data; se invece la cancellazione viene ratificata dopo il 30 giugno, l'obbligo ECM resta valido per l'intero anno.
Lo stesso criterio si applica alla reiscrizione: se la delibera dell'Ordine è adottata entro il 30 giugno, l'obbligo formativo si applica anche per quell'anno; se la reiscrizione avviene successivamente, l'obbligo decorre dall'anno seguente.
La Commissione ha precisato inoltre che, qualora il professionista si cancelli e si reiscriva nello stesso anno solare, l'obbligo Ecm permane in ogni caso e che, in tutti gli scenari previsti dalla delibera, i crediti già acquisiti e gli eventuali debiti formativi residui restano invariati e non vengono azzerati dalla cancellazione o dalla successiva reiscrizione.

Fonte:

https://ecm.agenas.it/Comunicati/archivio 

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-1-2026.pdf

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-tematiche-26-28.pdf

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-4-2026.pdf

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-5-2026.pdf

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-6-2026.pdf

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-7-2026.pdf

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/documento-unico-260519.pdf

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TAG: CREDITI ECM, FARMACISTI, FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - FOFI

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