Login con

Farmacisti

21 Febbraio 2020

Incompatibilità e subentro eredi, da sentenza Consulta ricadute su cessione farmacia


Circolare della Fofi sottolinea le ricadute della sentenza della Corte costituzionale (n. 11 del 5 febbraio) sul subentro di eredi e incompatibilità

Che l'incompatibilità del socio di società titolare di farmacie con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato sia riferibile a chi detiene la gestione della farmacia e non a chi si limita ad acquisirne quote lo ha detto con chiarezza la sentenza della Corte costituzionale (n. 11 del 5 febbraio) che a inizio febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E una ulteriore dimostrazione dell'affermazione si trova nel sistema delle sanzioni e nella disciplina delle ipotesi di subentro degli eredi o di vendita. A rilanciare la riflessione una circolare della Fofi di ieri che ha commentato la Sentenza e ha sottolineato come in caso di subentro "nessun rilievo ostativo alla permanenza nella società riveste l'eventuale titolarità di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa".

La sentenza della Consulta

Come già avevamo spiegato, la Corte Costituzionale era stata chiamata a esprimersi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale, nominato dall'Ordine degli avvocati di Catania, che ha dovuto valutare il contenzioso tra una società e un socio, che era anche docente universitario. Una questione che «nel merito» aveva scritto la Consulta, «non è fondata, per erroneità della interpretazione della norma denunciata». In sostanza, per i giudici la causa di incompatibilità non è riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie che non siano ad alcun titolo coinvolti nella gestione della farmacia. «L'art. 8 della legge n. 362 del 1991, riferisce, infatti, l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, al soggetto che gestisca la farmacia o che, in sede di sua assegnazione, ne risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione».

Sanzioni solo per chi è coinvolto nella gestione

Ciò risulta, si legge ancora nella sentenza, «già dalla stessa rubrica della norma, che espressamente collega «gestione» e «incompatibilità», ma è confermato anche «dal sistema delle sanzioni disegnato (sub comma 3) per il caso in cui il soggetto incorra nella causa di incompatibilità: sanzioni interdittive, per loro natura applicabili solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia».

Nessun divieto per l'erede che non abbia ruolo gestorio

Così come «trova, infine, ulteriore riscontro nella disciplina delle ipotesi (sub commi 9 e 10 dell'art. 7, richiamate dall'art. 8) di subentro di terzi, mortis causa, in quota del capitale sociale o di vendita della farmacia, nelle quali l'obbligo di cessione (entro sei mesi) della quota così acquisita dall'erede del socio o dall'acquirente della società, è previsto per il solo caso in cui l'avente causa incorra nelle incompatibilità correlate a "qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché all'esercizio della professione medica", mentre nessun rilievo ostativo alla permanenza nella società riveste l'eventuale titolarità di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa».
A sua volta, continua, «l'art. 7 della legge n. 362 del 1991 - come novellato dall'art. 1, comma 157, della legge n. 124 del 2017, che ha incluso «le società di capitali» tra i soggetti che possono assumere la titolarità dell'esercizio di farmacie private - riferisce senz'altro anche ai partecipanti a dette società le incompatibilità richiamate».

Francesca Giani

Approfondimenti

Incompatibilità, chiarezza da Consulta: ecco chi può investire capitali in farmacia

TAG: FARMACISTI, FARMACIE, FINANZIAMENTO DI CAPITALE, EREDITà, CESSIONE DELLA FARMACIA, INCOMPATIBILITà, CAPITALI IN FARMACIA

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

10/06/2026

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dell'Umbria hanno proclamato presidi davanti alle prefetture di Perugia e Terni per sollecitare il rinnovo dei contratti nazionali delle farmacie...

A cura di Redazione Farmacista33

08/06/2026

L'assemblea degli iscritti al Conasfa ha rinnovato il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. Angela Noferi lascia la guida dell'associazione dopo aver annunciato la decisione di...

A cura di Redazione Farmacista33

08/06/2026

Il 7 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e sul principio della parità di retribuzione tra uomini e...

A cura di Studio Legale Farmatutela

05/06/2026

Le commissioni Sanità pubblica e Occupazione del Parlamento europeo hanno approvato una relazione che chiede una strategia di lungo periodo contro la carenza di personale sanitario. Il testo...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Il sollievo del freddo intenso

Il sollievo del freddo intenso

A cura di Alfasigma

Presentato a Roma il nuovo Manuale operativo per l'erogazione dei servizi sanitari in farmacia della Fofi. Il documento offre indicazioni pratiche su responsabilità professionali, organizzazione dei...

A cura di Simona Zazzetta

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top