Nutrizionista in farmacia, dubbi su uso telemedicina. Afen: soluzione normativa per risolvere il paradosso
La gestione dell'elaborazione di diete in farmacia resta un tema aperto, come pure il paradosso dei "farmacisti-nutrizionisti" che hanno acquisito specifiche competenze universitarie
La gestione dell'elaborazione di diete in farmacia resta un tema aperto, come pure il "paradosso" dei "farmacisti-nutrizionisti", cioè quei farmacisti che hanno acquisito specifiche competenze universitarie nel settore della nutrizione umana (master, perfezionamenti e specializzazioni). A riportare attenzione sul tema un articolo pubblicato da Farmacista33 a cui risponde Pierluigi Pompei presidente dell'Associazione farmacisti esperti in nutrizione (Afen) in una lettera inviata alla Redazione.
Inquadramento legale del nutrizionista
"In qualità di presidente dell'Associazione farmacisti esperti in nutrizione e di professore associato di ruolo in Farmacologia, Farmacoterapia e alimenti e prodotti dietetici dell'Università di Camerino, ritengo doverosi una serie di chiarimenti e considerazioni, anche di carattere legale, in merito all'articolo apparso su Farmacista33 il 24.06.2020 redatto in collaborazione con l'avv. Mauro Giovannini dello Studio legale Bacicalupo-Lucidi di Roma. In Italia il Nutrizionista non è una figura professionale regolamentata, figura attualmente riconosciuta in Europa solo a Malta, Norvegia, Portogallo ed Islanda. Le figure sanitarie alle quali sono riconosciute le competenze nel settore della Nutrizione tali da consentirne un intervento diretto sull'essere umano sono: il Medico, il Farmacista, il Biologo ed il Dietista, come confermato dalla Corte di Cassazione Sesta Sez. Penale, con la sentenza n.20281/17 del 28.04.2017: "... l'individuazione dei bisogni alimentari dell'uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, per le ricadute in termini di salute pubblica, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario ..." Nello specifico tutti i Biologi, indipendentemente dal loro percorso di studi universitari, possono elaborare una "dieta", perché tutti abilitati alla valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante (legge 396/67). Tuttavia, la Delibera del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi n. 433 del 26 settembre 2019 al punto n.7 nega la possibilità del biologo di proporre diete online ed invita ad incontrare il cliente personalmente e frontalmente in ambienti idonei. Quindi, sempre secondo l'Onb, sarebbe esclusa la possibilità di utilizzare la telemedicina per l'elaborazione di diete, a partire da una analisi impedenziometrica in farmacia. L'Onb invece consente ai propri iscritti di operare nelle farmacie, ma in aree opportune.
Sì a biologi in farmacia: non sono "sanitari prescrittori"
La presenza del Biologo in farmacia è ammessa anche perché non sono "sanitari prescrittori", prerogativa riservata esclusivamente a Medici, Veterinari e gli Odontoiatri, mentre nel mondo anglosassone esiste anche la figura del farmacista-prescrittore relativa a specifiche patologie. Essi sono gli unici a poter prescrivere i farmaci che non possono essere dispensati in autonomia dal farmacista, come avviene invece per gli Sop, gli Ot , gli integratori alimentari, gli alimenti a fini speciali e i semplici alimenti e solo a questi professionisti sanitari è preclusa la presenza in farmacia. Infatti, quand'anche un Biologo oggi consigliasse l'acquisto di un integratore o di un alimento venduto nella farmacia, il Farmacista non avrebbe certo la necessità dell'intervento di tale professionista per proporlo e dispensarlo, diversamente dal farmaco etico o veterinario che hanno l'obbligo di prescrizione! L'art. 102 del Regio Decreto 27-7-1934 n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, vieta il cumulo soggettivo di professioni solo al farmacista, perché all'epoca della stesura del testo (1934) le professioni sanitarie erano solo tre: il medico, il veterinario ed il farmacista. La ratio della norma risiedeva nel voler ribadire l'incompatibilità del ruolo del prescrittore e del venditore del farmaco.
Il paradosso dei "farmacisti-nutrizionisti"
Decisamente paradossale è poi la posizione riservata ai farmacisti ed in particolare ai "Farmacisti-Nutrizionisti", cioè quei farmacisti che hanno acquisito specifiche competenze universitarie nel settore della nutrizione umana (master, perfezionamenti e specializzazioni). Ai farmacisti viene attribuita la competenza in questa materia così da poter erogare una consulenza come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all'interno della farmacia ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, tanto da poter chiedere un onorario come corrispettivo dell'attività svolta; si pensi, ad esempio, ai settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita (commento ufficiale Fofi art. 15 del Codice deontologico). Il consiglio del farmacista quindi viene riconosciuto come atto di consulenza sanitaria, che deve necessariamente esprimersi in termini quali-quantitativi; va poi considerato che a nessun professionista è preclusa la possibilità di mettere per iscritto la propria consulenza. Ma se al farmacista è univocamente riconosciuta competenza anche nel settore della nutrizione, considerato anche che può liberamente consigliare e vendere gli integratori alimentari che sono definiti dalla normativa di settore (Direttiva 2002/46/Ce, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169) come: "prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate", perché non potrebbero elaborare un piano alimentare completo se a conoscenza dei fabbisogni nutrizionali ed energetici dell'uomo? In buona sostanza, il farmacista potrebbe elaborare in autonomia una dieta? E cos'è giuridicamente una dieta? Diversamente dal farmaco, che possiede una definizione giuridica (art.1 Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006) e norme specifiche per la sua produzione, immissione in commercio, distribuzione e vendita, la dieta non possiede alcuna definizione normativa. Il tema delle diete e del regime alimentare è una tematica sociale di rilevante interesse e il sostanziale vuoto legislativo determina non poche incertezze. È innegabile l'effetto farmacologico e terapeutico del cibo, tuttavia, il nutrirsi è un atto fisiologico che di per sé non necessita della prescrizione medica.
Duplice significato della dieta
La dieta può così assumere il duplice significato di: - atto medico/terapeutico quando il destinatario è un soggetto patologico e la prescrizione dietetica ha il significato di terapia, quindi di esclusiva pertinenza medica come sono la diagnosi e la prescrizione. Tuttavia, il medico ha anche la facoltà di demandare la redazione di specifici protocolli alimentari ad altre figure professionali abilitate (es. il dietista, il biologo...); - atto sanitario (attività professionale diretta a fini salutistici, cioè tesa a mantenere o migliorare le condizioni fisiche esistenti che può essere effettuato in autonomia da professionisti 'non medici, ma in possesso di laurea in ambito sanitario (come il biologo e perché no dal farmacista?). L'Associazione farmacisti esperti in nutrizione sostiene da sempre tutto questo. Allora da farmacisti esperti in nutrizione ci si chiede, perché affidare la stesura di un protocollo alimentare ad una figura terza quando noi stessi siamo possessori di competenze anche più ampie di un "semplice" Biologo? Purtroppo, il nostro intervento nell'elaborazione di piani nutrizionali risulta controverso e ad oggi oggetto di numerosi contenziosi, nonostante i percorsi di studio universitari e post-universitari siano garanzia di preparazione, non solo nel settore specifico della Nutrizione umana. È allora con grande rammarico che, al di là delle belle parole di facciata sul futuro della nostra professione e degli impegni personali di qualche singolo nostro alto rappresentante, in questi anni non sono stati fatti passi risolutivi. Nasce di qui l'appello per la richiesta di una soluzione normativa definitiva che non obblighi i farmacisti-nutrizionisti a fare valere le proprie ragioni in un'aula di tribunale, perché la "sconfitta" di un singolo rappresenterebbe la sconfitta di tutta la categoria professionale. Mentre l'invito a tutti i colleghi è quello di iscriversi alla Afen per dare forza alle nostre ragioni".
Pierluigi Pompei presidente Afen Unit of Pharmacology School of Pharmacy, University of Camerino
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A cura di Redazione Farmacista33
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