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09 Settembre 2020

Covid-19. Su età, comorbilità e fragilità cambiano tutela dipendenti e obblighi per datori. Ecco come


Le nuove indicazioni su fragilità e sorveglianza sanitari dei ministeri della Salute e del Lavoro ridisegnano il quadro di riferimento. Ecco come si modificano le misure di tutela dei lavoratori

Per la definizione di fragilità - nell'ambito delle misure di tutela dei lavoratori in merito al Covid-19 -, il parametro dell'età da solo non è sufficiente, mentre la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va considerata congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio in caso di possibili infezioni da Covid-19. A dirlo è la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e della Salute di inizio settembre (n. 13 del 4/09/2020), che ridisegna il quadro di riferimento in relazione ai rischi legati al Covid-19. Dal Ministero viene poi ricordato che la sorveglianza sanitaria eccezionale non è più obbligatoria, anche se restano valide le altre misure, tra cui il Protocollo tra Governo e Parti sociali di aprile.

Da Ministeri nuove indicazioni su lavoratori fragili

Rispetto alle prime formulazioni delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, c'è stato un «cambiamento nel quadro epidemiologico», scrivono i Ministeri, e «i dati recenti mostrano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico-degenerative (per esempio cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche), che in caso di comorbilità con l'infezione da Covid-19 possono influenzare negativamente gravità ed esito della patologia». Nel dettaglio, «il rischio di contagio non è significativamente differente nelle diverse fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comordibiltà» con «un andamento crescente dell'incidenza di mortalità all'aumentare dell'età correlabile alla prevalenza maggiore di determinate patologie». In particolare, quelle «più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche», oltre «ad altre comorbilità di rilievo quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età». Il concetto di «fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore», mentre «il parametro della età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative». Ai lavoratori, è la conseguenza, «deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore l'attivazione di misure di sorveglianza sanitaria, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)». E, «anche quando il datore non è tenuto alla nomina del medico competente, tale misura dovrà comunque essere assicurata», anche attraverso visita presso enti pubblici (Inail, Asl, Dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle Università).

Sorveglianza eccezionale non più obbligatoria. Resta il riferimento del Protocollo

C'è, poi, un ultimo aspetto sottolineato: la misura che era contenuta nel cosiddetto decreto Rilancio (Dl 34/2020) sulla sorveglianza sanitaria eccezionale non è stata prorogata e quindi «cessa di produrre effetti dal primo agosto». In sostanza, come sottolineato in approfondimento del Sole 24 Ore di oggi, «viene meno l'obbligo del datore di attivarsi di propria iniziativa per effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei dipendenti maggiormente a rischio di contagio (per età, immunodepressione, patologie oncologiche o altre malattie)». Ma va sottolineato che «le altre disposizioni rimangono in vigore e devono essere considerate». Non da ultimo il Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali del 24 aprile «che contempla il coinvolgimento del medico competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, nei confronti dei quali è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione».

TAG: POSTO DI LAVORO, FARMACISTI, FARMACISTI DIPENDENTI, SICUREZZA SUL LAVORO, COVID-19

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