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12 Settembre 2025

Consegna farmaci senza ricetta: i casi e le condizioni in cui si può fare e le regole da seguire

Ci sono casi e condizioni specifiche in cui è consentita la dispensazione senza ricetta di farmaci che la prevedono da parte del farmacista che è tenuto a rispettare alcune procedure. Il quadro normativo indica anche quando è assolutamente vietata

di Redazione Farmacista33


Consegna farmaci senza ricetta: i casi e le condizioni in cui si può fare e le regole da seguire

Fermo restando l’obbligo da parte del farmacista, in via ordinaria, del rigoroso rispetto della normativa relativa alla dispensazione dei farmaci con obbligo di ricetta, lo stato di necessità o di urgenza rappresentano condizioni che rendono legittima la condotta del farmacista che consegna un farmaco in assenza della necessaria prescrizione medica. Ma ci sono regole e procedure da seguire come pure casi in cui questa pratica non è proprio possibile: a fare il punto sulle normative è un riepilogo normativo della Fofi.

In casi cui si può e quando non ammessa

La Federazione richiama le regole da seguire per salvare  attraverso la dispensazione di un farmaco senza prescrizione o altra indicazione, un paziente da un danno grave e irreparabile e precisa che si tratta di una circostanza “esimente assoluta” per il farmacista che “non potrà essere chiamato a rispondere della non corretta dispensazione del farmaco”, confermata anche dal Codice penale (art.54).

Tuttavia, anche "in assenza di pericolo attuale di danno grave alla persona” è comunque consentita la dispensazione del farmaco in assenza di prescrizione ma devono sussistere determinate condizioni di “estrema necessità ed urgenza” previste dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2008. Il decreto dispone anche che la consegna senza ricetta per medicinali non è ammessa in nessuno caso con stupefacenti definiti dal DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti, con medicinali con onere a carico del SSN, e con i medicinali assoggettati a prescrizione medica limitativa, cioè quelli vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. 
Le condizioni, invece, in cui si può procedere si verificano quando il paziente ha una patologia cronica, o la necessità di non interrompere per il trattamento terapeutico, di proseguire la terapia a seguito di dismissioni ospedaliere. Per confermare la sussistenza di queste condizioni, il farmacista ha indicazioni specifiche che deve verificare.

Condizioni specifiche ed elementi di conferma da verificare

Per le patologie croniche la dispensazione è ammessa per pazienti affetti da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altre patologie croniche che richiedano un trattamento continuativo. Per quanto riguarda i medicinali iniettabili, la consegna è limitata esclusivamente all'insulina. Il requisito fondamentale è la disponibilità di elementi che confermino inequivocabilmente che il paziente è in trattamento con il farmaco richiesto.
Tra questi elementi, il farmacista può fare affidamento sulla presenza in farmacia di ricette mediche precedenti riferite allo stesso paziente nelle quali risulti prescritto il farmaco richiesto, oppure sull'esibizione da parte del paziente di un documento che attesti la patologia per la quale è indicato il farmaco. Quando tale documento non specifichi il medicinale da utilizzare nel trattamento, il paziente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto, che sarà conservata dal farmacista e allegata all'apposito registro. Infine, è ammessa la dispensazione basata sulla conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Altra condizione è la necessità di non interrompere un trattamento, per esempio con antibiotici (anche iniettabili se monodose). Anche in questo caso servono elementi di conferma, come la presenza in farmacia di altre ricette mediche del paziente con una data che faccia presumere che sia ancora in trattamento, oppure se il paziente presenza una confezione inutilizzabile del farmaco (per esempio un flaconcino danneggiato).

Terza possibilità si verifica quando il paziente presenta la documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, in cui risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In questi casi è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.

Gli adempimenti del farmacista

Una volta verificato che sussistano le condizioni, il farmacista deve consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto. Fanno eccezione gli antibiotici iniettabili monodose che si possono consegnare in quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
Inoltre, va ricordato al paziente che si tratta di una procedura eccezionale e che deve informare il medico tramite una scheda che il farmacista gli consegna contenente la specificazione del medicinale consegnato. 
Va infine fatta una nota su apposito registro, che il farmacista ha numerato, timbrato e siglato, della consegna dei farmaci effettuata ai sensi del decreto del 31 marzo 2008, con nome del farmaco, iniziali del paziente e la condizione per la quale si è proceduto alla consegna del farmaco, allegando quando prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del paziente.

Fonte

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-11-28&atto.codiceRedazionale=08A08765&elenco30giorni=false 

TAG: FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - FOFI, CONSEGNA FARMACO SENZA RICETTA, ALIMENTI SENZA GLUTINE, FARMACISTI

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