Covid-19 e sicurezza sul lavoro. Da Dvr al medico, ecco gli obblighi per farmacie e parafarmacie
L'emergenza sanitaria ha sottolineato la necessità di un aggiornamento costante delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli obblighi per farmacie e parafarmacie
L'emergenza sanitaria ha messo ancora di più l'accento sulla necessità di un aggiornamento costante in merito a tutte le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma sulla materia ci sono ancora alcuni punti di incertezza rispetto all'attuazione, soprattutto nel caso di società, come le farmacie e parafarmacie, che talvolta possono essere di piccole dimensioni, anche di tipo individuale. A tornare sulla questione è un articolo di ieri di Sedivanews che ripercorre i principali obblighi, in merito in particolare al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e alla nomina del medico del lavoro, valutando le indicazioni a seconda della tipologia di impresa.
Sicurezza sul lavoro, gli obblighi in presenza di dipendenti
"Da quello che risulta al nostro studio" si legge nell'articolo "l'Ispettorato del lavoro e il Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri stanno effettuando visite ispettive anche presso le farmacie, allo scopo di verificare l'adozione/aggiornamento delle misure di prevenzione e contagio dell'epidemia Covid‑19, che devono essere illustrate nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr), e dell'avvenuta nomina del medico competente". La normativa in vigore, continua lo Studio Bacigalupo-Lucidi, "stabilisce che è obbligatorio elaborare tale documento, con l'obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, per tutte le imprese individuali - anche per i liberi professionisti - che abbiano almeno un dipendente e per le società che annoverino nella loro compagine almeno un socio lavoratore, così come per tutte le società semplici e le società in nome collettivo, anche se prive di dipendenti e/o di soci lavoratori". Risultano quindi "esonerate dall'obbligo di redazione del Dvr le imprese individuali - incluse le imprese familiari - e i liberi professionisti che non abbiano dipendenti, nonché le società che non hanno né dipendenti né soci lavoratori, a eccezione, come detto, delle società semplici e società in nome collettivo che invece sono sempre tenute a redigerlo". Questo soprattutto alla luce del fatto che "il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (art. 2, comma 1, lett. A del TU Sicurezza Lavoro)". Il Dvr quindi in questi casi "deve essere aggiornato adeguatamente, tenendo conto della pandemia in corso, che implica la previsione di ulteriori misure di sicurezza sul luogo di lavoro".
Sorveglianza sanitaria e medico competente: le soluzioni per farmacie e parafarmacie
C'è poi un altro aspetto a cui occorre prestare attenzione: "il Decreto Rilancio ha previsto che fino al termine dell'emergenza sanitaria - a oggi fissato al 30 aprile - i datori di lavoro, come le farmacie, che generalmente non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, devono invece nominarlo per il periodo emergenziale, rivolgendosi nel caso anche ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro". La raccomandazione che arriva dallo Studio "pertanto è di procedere a tale nomina, magari con l'aiuto del consulente del lavoro, e di adeguare il Dvr, che dovrà d'altra parte indicare tutti i comportamenti idonei a evitare la diffusione del Covid-19".
Nasce il Comitato anti-Covid nelle farmacie comunali di Grosseto
Sempre sul tema sicurezza, in un articolo di ieri, Rifday, l'house organ dell'Ordine dei farmacisti di Roma, ha riferito la notizia del raggiunto Accordo "a fine febbraio tra le sigle confederali e le farmacie comunali di Grosseto sulla costituzione, prevista dalla legge, del Comitato anti Covid aziendale". Uno strumento, "composto dal responsabile della sicurezza, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni di categoria, dal Presidente, dall'amministratrice delegata di Farmacie comunali e dal medico competente", che "ha il compito di sorvegliare il rispetto dei protocolli anti-contagio" e che "permette di concertare le misure di sicurezza tra proprietà e lavoratori". Per arrivare a questo risultato, "i sindacati spiegano che è stato avviato un contenzioso", anche se poi si è "giunti all'accordo prima che ci fosse il pronunciamento del tribunale".
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A cura di Redazione Farmacista33
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