Scontrino: spese detraibili e modalità di pagamento. Adempimenti e nodi aperti per le farmacie
La disciplina relativa alle spese sanitarie detraibili, alle modalità di pagamento e alle indicazioni da riportare sullo scontrino è un ambito che è stato soggetto a diversi provvedimenti
La disciplina relativa alle spese sanitarie detraibili, alle modalità di pagamento e alle corrette indicazioni da riportare sullo scontrino è un ambito che, nell'arco di poco tempo, è stato soggetto a diversi provvedimenti e interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ne hanno via via definito i contorni e chiarito l'operatività. Ma, su alcuni punti, permangono criticità e aspetti non ancora del tutto esplicitati.
Spese sanitarie e strumenti di pagamento tracciabili, i provvedimenti
Come si ricorderà, «la legge di bilancio 2020» spiegano Stefano De Carli e Annalisa Avanzi in un articolo pubblicato sull'ultimo numero di Punto Effe «ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio dell'anno scorso, la detrazione dall'imposta lorda del 19%» delle spese sanitarie «spettasse a condizione di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il nostro settore, tuttavia, ha visto due importanti eccezioni: la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, le spese relative a medicinali e dispositivi medici e quelle che si riferiscono a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate. Per la farmacia, in particolare, quest'ultima casistica è stata unanimemente indicata da parte di commentatori e istituzioni di categoria come limitata alla riscossione dei ticket e dei ticket Cup, in quanto prestazioni erogate da strutture pubbliche. E così, dal momento che il campo di esenzione sembrava riferito ai soli servizi usufruibili in regime di convenzione da parte delle strutture accreditate, rimaneva l'obbligo dei pagamenti con strumenti tracciabili per tutte le diverse prestazioni di servizi di tipo sanitario eseguite nell'esercizio farmaceutico. Le farmacie si sono quindi adeguate alla linea e le stesse software house, in alcuni casi, hanno implementato i loro programmi prevedendo alert per avvertire il farmacista su come consigliare il cliente in relazione al corretto metodo di pagamento».
Nodi per le farmacie, tra ritardi e interpretazioni non esplicitate
Ma le complicazioni non sono finite: a ottobre dell'anno scorso ci sono stati «i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (16 ottobre 2020) e il decreto del Ministero dell'Economia e Finanza (del 19 ottobre 2020)» che hanno fatto chiarezza, ma sono «giunti in ritardo, comportando mesi di invii irregolari, senza peraltro prevedere alcuna moratoria per il passato». Oggi, «assistiamo a un nuovo intervento - l'interpello n. 158 del 5 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate - che rimette nuovamente tutto in gioco». L'Amministrazione «finanziaria, infatti, riconosce che le strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale comunicheranno al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie, rese a partire dal primo gennaio 2020, senza indicazione del tipo di pagamento e indipendentemente dalla modalità in cui sia stato effettuato. Rapportato alla categoria delle farmacie, tale presa di posizione ha conseguenze operative di non poco conto: la possibilità, appunto, di non integrare i dati inviati al sistema Ts con le modalità di pagamento - che tra l'altro sanerebbe anche i probabili errati invii di cui si è detto». Va detto che «ciò significa che le farmacie potranno liberarsi dal peso del pagamento con strumenti tracciabili di tutti i servizi sanitari detraibili, a condizione che la farmacia possa essere qualificata come "struttura sanitaria accreditata". Sul sito del Sistema tessera sanitaria all'interno delle "Strutture sanitarie accreditate al Ssn" vengono ricomprese anche le Farmacie: non ci dovrebbero essere dubbi a riguardo». Ma, poiché di «chiarezza e sicurezza hanno assolutamente bisogno i farmacisti che debbono ricevere le transazioni della propria clientela in maniera corretta senza essere sottoposti a potenziali sanzioni derivanti da difformi interpretazioni da parte di un verificatore che possa mettere in dubbio l'applicabilità al settore della risposta, riteniamo che sia opportuno sollecitare un pronunciamento esplicito da parte dell'Agenzia delle Entrate, che avrà anche la funzione di evitare rifiuti da parte dei Caf alla presentazione di certificazioni fiscali per la detrazione privi di documentazione sulla modalità di pagamento effettuata».
Le regole per i documenti fiscali da inizio anno
A ogni modo, per «completezza di argomento si ricorda che a decorrere dal primo gennaio il Decreto del 19 ottobre 2021 prevede che i dati dei documenti fiscali trasmessi devono comprendere anche: - il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento; - l'aliquota ovvero la natura Iva della singola operazione; - l'indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre per ogni scontrino o fattura emessi, devono essere inviate, con apposite codifiche, le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: - Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico); - Acquisto o affitto di protesi sanitarie; - Acquisto di medicinali; - Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); - Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc); - Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. Insomma, se da una parte possiamo salutare finalmente una buona notizia di semplificazione, dall' altra il sistema burocratico ci carica di impegni sempre più onerosi.
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A cura di Francesca Giani
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