farmacista
13 Luglio 2026Dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Ancona sulla riqualificazione di rapporti di lavoro autonomo, Afalp interviene per chiarire gli elementi che distinguono la libera professione del farmacista dal lavoro subordinato e ribadisce la necessità di valutare le concrete modalità di svolgimento della collaborazione.

Il farmacista libero professionista conserva la propria natura autonoma quando mantiene una reale autonomia professionale e organizzativa, non è sottoposto al potere gerarchico e disciplinare tipico del lavoro subordinato, conserva la possibilità di collaborare con più committenti e opera nell'ambito di un rapporto costruito nel rispetto delle caratteristiche proprie della libera professione. È il chiarimento che arriva dall’Afalp, Associazione farmacisti liberi professionisti, che supporta e promuove la figura del farmacista freelance e lavoratore autonomo, in seguito alla pronuncia della Corte d'Appello di Ancona sulla riqualificazione dei rapporti professionali autonomi in rapporti di lavoro subordinato in determinate condizioni, segnalata e commentata da Farmacista33 nei giorni scorsi.
La pronuncia, come sottolinea il presidente nazionale Dario Moricci, ha sollevato “comprensibile preoccupazione”. Si tratta di una sentenza che mette in evidenza un utilizzo scorretto della partita Iva, ma aggiunge “non può essere trasformata in una sentenza contro la libera professione. Sono due cose profondamente diverse”.
Da qui l’intervento per dare chiarimenti alla categoria “ed evitare interpretazioni affrettate o allarmistiche”.
In primo luogo, scrive Moricci, “La sentenza non dichiara illegittima la libera professione del farmacista, né vieta alle farmacie di avvalersi della collaborazione di professionisti titolari di partita Iva. La decisione riguarda uno specifico rapporto di lavoro nel quale il giudice ha ritenuto che, al di là della forma contrattuale adottata, le concrete modalità di svolgimento della prestazione fossero riconducibili alla subordinazione. È un principio consolidato del diritto del lavoro: ciò che determina la natura di un rapporto non è il nome attribuito al contratto, ma il modo in cui quel rapporto viene concretamente svolto”.
E aggiunge: “La libera professione del farmacista è una modalità di esercizio della professione prevista dal nostro ordinamento e continua ad essere pienamente legittima quando esercitata nel rispetto delle regole proprie del lavoro autonomo. Se un rapporto autonomo viene gestito, nei fatti, come un rapporto di lavoro dipendente, è corretto che venga valutato dal giudice secondo la sua reale natura”.
La pronuncia, lo si ricorda, afferma che, nelle professioni intellettuali soggette ad albo, per accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro serve una valutazione globale degli indici. Tra questi, la continuità delle prestazioni, la fissazione di un monte ore settimanale, il pagamento di un compenso a cadenza fissa e predeterminata e il coordinamento con l’assetto organizzativo del committente. Nel caso esaminato, la Corte ha inoltre rilevato una sostanziale fungibilità tra professionisti autonomi e dipendenti, sottoposti alla medesima turnazione, alle medesime modalità operative e alla medesima esigenza di copertura degli orari di apertura al pubblico, nonché l’obbligo di comunicare le assenze e di attenersi a direttive uniformi.
L’Afalp ricorda che “la farmacia è un presidio sanitario aperto al pubblico e la prestazione del farmacista, sia essa svolta in regime di lavoro dipendente o autonomo, deve necessariamente essere resa all'interno dell'esercizio e durante il suo orario di attività. La semplice circostanza di operare nei locali della farmacia, concordare giornate di collaborazione o prestare attività durante gli orari di apertura non determina automaticamente un rapporto di lavoro subordinato. Ciò che deve essere valutato è l'insieme delle concrete modalità con cui il rapporto viene organizzato e gestito”.
“Nessuno di questi elementi, considerato singolarmente, è sufficiente a trasformare un rapporto autonomo in un rapporto subordinato”, ribadisce Moricci. La natura autonoma del farmacista libero professionista è garantita quando “conserva una reale autonomia professionale e organizzativa, non è sottoposto al potere gerarchico e disciplinare tipico del lavoro subordinato, conserva la possibilità di collaborare con più committenti e opera nell'ambito di un rapporto costruito nel rispetto delle caratteristiche proprie della libera professione”.
In altre parole, “deve esistere una reale differenza tra collaborazione professionale e rapporto di lavoro subordinato. È questo il punto che la sentenza richiama” e quindi “la valutazione deve sempre essere complessiva e riferita alle concrete modalità con cui la collaborazione viene organizzata e svolta”.
Il tema centrale, quindi “non è la presenza in farmacia. Il tema è l’autonomia”. E per Afalp gli elementi pienamente coerenti con il lavoro autonomo sono i seguenti:
• la possibilità di accettare o rifiutare le proposte di collaborazione;
• l'assenza di esclusiva;
• la pluralità, anche potenziale, dei committenti;
• la determinazione concordata del compenso professionale;
• la fatturazione delle prestazioni;
• l'autonomia tecnica e professionale;
• la programmazione condivisa delle giornate di collaborazione;
• l'assunzione delle responsabilità proprie del professionista.
Afalp coglie infine l’occasione per rilanciare la riflessione su alcune questioni che, secondo l’Associazione, attendono da tempo una risposta. Tra queste, un inquadramento normativo più chiaro della libera professione del farmacista, il riconoscimento di un codice Ateco specifico e realmente rappresentativo dell’attività svolta, la definizione di modelli contrattuali condivisi e di rapporti professionali coerenti con la natura autonoma della prestazione.
Per Moricci servono “regole certe e tutele sia per i professionisti sia per le farmacie” e un quadro normativo capace di valorizzare una figura che Afalp considera sempre più importante per il sistema farmacia. L’obiettivo indicato dall’Associazione è rendere la libera professione del farmacista “sempre più qualificata, trasparente, correttamente regolata e realmente valorizzata”, rafforzandone l’identità professionale e definendo con maggiore chiarezza le condizioni nelle quali si svolgono i rapporti di collaborazione.
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